c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzio - ne del contratto; d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, pro - gettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. Ulteriori differenze tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture sono segnate dai commi 7 (che, per il collaudo, demanda la disciplina della tempistica e delle modalità tecni - che, oltre che del collaudo semplificato ad un intervento regolamentare successivo, facen - do eccezionalmente salva allo stato la disciplina sul collaudo contenuta nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e dai commi 8 e 9 (che, per la verifica di conformità, rimette al capitolato la disciplina di tempistica e modalità tecniche, prevedendo di norma la verifica di conformità in corso di esecuzione dei contratti a prestazioni continuative o periodiche). Pare opportu- no evidenziare come l’adottanda disciplina regolamentare su collaudo e, eventualmente, verifica di conformità potrà essere introdotta anche mediante modifica dell’allegato II.15 previsto dall’art. 114, destinato a dare attuazione alla disciplina del codice sull’intera fase esecutiva. Al comma 10 (corrispondente all’attuale art. 102, comma 9) si è aggiunto il rife - rimento all’eventuale modellazione informativa dell’opera realizzata di cui all’art. 43. Si è introdotto un comma 11, che riproduce il comma 1-bis già aggiunto all’art. 111 del Codice sugli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie. I criteri per la de- terminazione dei relativi costi sono stati di recente fissati col d.m. 1° luglio 2022, che è stato riprodotto ed inserito come allegato al Codice (allegato II.15). d) Garanzie definitive La disposizione ex art. 117 proposta è principalmente rivolta a dare attuazione al criterio di delega che richiede la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazio - ne e l’esecuzione dei contratti pubblici “[…] prevedendo, in relazione alle garanzie dell’ese- cuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l’effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori.” Si è inserito allo scopo un apposito comma 4 , che rico - nosce la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la
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