sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. Nel pieno rispetto del criterio della delega, onde contemperare le esigenze di risparmio dei costi da parte delle imprese con quelle di garanzia delle stazioni appaltan - ti, si è ritenuto di mantenere la garanzia fideiussoria per l’erogazione dell’anticipazione e quella per il pagamento della rata di saldo. Lo svincolo delle ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento è stato disciplinato analogamente a quanto previsto per le altre modalità di prestazione della garanzia, cioè riferito all’emissione del certificato di collaudo provvi - sorio, con la previsione, a tutela dell’appaltatore, dello svincolo da attuarsi comunque nel termine di dodici mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Al comma 7 l’articolo rin- via, quanto alle modalità della prestazione della garanzia fideiussoria, all’art. 106, che di - sciplina la garanzia per partecipare alla gara, imponendo quindi anche per la fase esecutiva agli appaltatori che optano per la prestazione di garanzia fideiussoria, la stipulazione di po - lizze c.d. native digitali, emesse e sottoscritte digitalmente e gestite da apposite piattafor - me. Le novità si completano con l’inserimento nel comma 1 della disciplina della garanzia per gli accordi-quadro, allo stato mancante, che viene indicata nella misura massima del 2% dell’importo dell’accordo quadro. Nel comma 12 è stata inserita la previsione - attual - mente contemplata dall’ultimo comma dell’art. 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016 - del contenuto delle polizze fideiussorie esteso alla rivalsa verso il contraente e al diritto di regresso verso la stazione appaltante, nonché la previsione della nomina di un manda - tario o delegatario del garante. A questa disposizione fanno quindi rinvio, sia l’art. 118 (per i lavori di particolare valore) sia l’art. 106 (per la garanzia provvisoria). Il comma 14, reca la disciplina dell’esonero dalla garanzia in casi particolari. È stato eliminato il riferimento (contenuto nell’omologa previsione dell’attuale art. 103, comma 11) ai contratti sotto soglia comunitaria perché la relativa disciplina è stata inserita nella parte dedicata a questi ulti - mi. Nello stesso comma 14 si è invece aggiunto un ultimo inciso per favorire l’applicazione delle fattispecie di esonero dalla prestazione della garanzia ivi previste, consentendo alla stazione appaltante di farvi ricorso non solo subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ma anche delle condizioni di esecuzione, cioè in presenza di un miglioramento di tipo qualitativo laddove quello economico sia difficilmente praticabile. Infatti, la disposizione relativa al miglioramento delle condizioni economiche è spesso rimasta inapplicata in relazione alle difficoltà di esperire per le procedure più strutturate delle modifiche successive all’aggiudicazione. Si pensi ad esempio ad ipotesi di aggiudi - cazioni dichiarate dopo la verifica di congruità dell’offerta presentata in corso di gara.
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