Ai fini di una precisa disamina dell’argomento , si riporta integralmente l’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023: 1. «Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59, l’importo della ga - ranzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella mi - sura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro; l’importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documenta - zione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2. 2. Per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento . Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro 3. La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del con - tratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comun - que la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia ces- sa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8.
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