di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un mini- mo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento e pos- sono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. 13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le ga - ranzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla manda - taria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsa - bilità solidale tra le imprese. 14. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata so - lidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produ - zione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.» e) Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore Il testo ex art. 117 proposto riproduce il testo dell’attuale art. 104, non interessato dal- la delega e sulla cui riproposizione non risultano indicazioni contrarie. Come già detto, si è però spostata, per ragioni di ordine logico, la previsione dell’ultimo comma dell’art. 104 al comma 12 dell’art. 117 proposto, lasciando, nel comma 9 del presente articolo un rinvio alla disposizione dell’articolo precedente. Si fa presente che, nel corso dei lavori di
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