Dossier Riforma cod contratti pubblici

secuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica appro- vato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021. • Affidamento diretto : per servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e archi - tettura e l’attività di progettazione, la soglia limite è quella di importo inferiore a 140.000.00 euro; negoziata senza bando possibile per importi da 140.000,00 fino a 215.000,00 (750.000,00 per appalti di servizi sociali e assimilati), previa consultazione di almeno 5 operatori economici. Per i lavori, invece, la soglia per affidamenti diretti è fissata ad importi inferiori a 150.000,00 euro. È prevista la procedura negoziata , senza bando, per lavori da 150.000,00 euro fino a 1 mln di euro e da 1 mln di euro fino a 5,382 mln di euro, con numero di operatori da invitare, rispettivamente da 5 a 10. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 mi - lioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione. • Revisione prezzi : nelle procedure di affidamento obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Si utilizzano indici elaborati dall’ISTAT pubblica - ti, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’Istitu - to. Il MIT può prevedere ulteriori indici da utilizzare, previo decreto, in accordo con ISTAT . In merito a ciò, è specificato che i prezzari elaborati dalle regioni e dalle provin - ce autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrut - ture e dei trasporti, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. Tali prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero secondo le specifiche casistiche indicate nell’allegato I.14 del nuovo codice. • Qualificazione SA e CC : prevista la qualificazione per procedure di importo superio - re alle soglie per l’affidamento diretto di forniture e servizi e per importi superiori a 500.000 euro per l’affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione entrerà in vigore

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