Dossier Riforma cod contratti pubblici

redazione della nuova disposizione, è stata considerata la possibile introduzione di una garanzia “globale di esecuzione”, sul modello del c.d. performance bond di matrice sta - tunitense, con la previsione quindi di una vera e propria “garanzia di subentro”. Tuttavia, è nota l’esperienza negativa dell’analoga garanzia, prevista dal decreto legislativo n. 163 del 2006, limitata alle c.d. grandi opere e divenuta concretamente operativa solo a parti - re dal 1° luglio 2014, che è poi stata rapidamente abbandonata avendo prodotto un blocco degli appalti dove avrebbe dovuto essere applicata, stante l’impossibilità per le imprese di reperire il tipo di garanzie richieste dalla norma. In ragione di tale fallimento e delle sue cause, nonché della mancanza di delega al riguardo, si è ritenuto di non intervenire pro - ponendo l’introduzione di una nuova tipologia di garanzia. Peraltro, nonostante le criticità del modello italiano di performance bond tentato col codice del 2006, lo strumento rimane potenzialmente di grande rilevanza per far funzionare il mercato degli appalti, soprattutto quello dei lavori. Infatti, la garanzia fideiussoria incentiva l’impresa a completare il la- voro ma non assicura la stazione appaltante che comunque l’opera verrà completata alle condizioni contrattuali. Da quanto appreso dalla relazione illustrativa, secondo la letteratura eco - nomica, il performance bond sarebbe più efficiente rispetto delle garanzie fi - deiussorie in quanto, mentre per queste ultime la banca non ha incentivi a valutare il grado di rischio del concorrente, il performance bond allinea gli incentivi del garante (c.d. surer) a quelli della stazione appaltante. In sostanza, la stazione appaltante delega al mercato (cioè al surer) il com- pito di valutare l’affidabilità delle imprese per la specifica opera, non solo nella fase pre-gara, ma anche con un monitoraggio continuo durante l’e- secuzione del lavoro per limitare al massimo il rischio di subentro. L’introduzione di un siffatto meccanismo di garanzia presuppone un’attivi - tà preparatoria del mercato assicurativo di riferimento e una profonda revi - sione della normativa, con eliminazione di aspetti critici che gli economisti hanno individuato, tra l’altro, nell’assenza del massimale e nella richiesta del bond per i soli appalti di elevato valore, nonché nella necessità di intro - durre un sistema di corridoi di rischio sui profitti per ottenere l’appoggio dei surer. Oltre a questi sarebbero indispensabili interventi normativi col - laterali, alcuni dei quali attinenti soltanto alle procedure di gara, che, pur auspicabili, esulano dalla delega al Governo in materia di contratti pubblici.

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