Premesso ciò, in sintesi: • per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare , e, quando previsto dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto for - ma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all’articolo 117, una garan - zia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata “garanzia di buon adempimento” e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata «garanzia per la risoluzione; • la garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all’articolo 117, commi 1 e 2, ed è pari al 5 per cento fisso dell’importo contrattuale come risultante dall’aggiudicazione senza applicazione de - gli incrementi per ribassi di cui all’articolo 117, comma 1; permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifi- cato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • la garanzia fideiussoria “per la risoluzione” opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fermo restando che, qualo - ra l’importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, essa si intende comunque limitata a 100 milioni di euro; • la garanzia “per la risoluzione” copre , nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione ap - paltante e l’eventuale maggior costo tra l’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e l’importo contrattuale del riaf - fidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d’avanzamento dei lavori. • la garanzia “per la risoluzione” è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia “per la risoluzio - ne” cessa automaticamente anche decorsi tre mesi dalla data del riaffida- mento dei lavori;
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