Dossier Riforma cod contratti pubblici

• le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile; • nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la richiesta reca l’in - dicazione del titolo per cui la stazione appaltante richiede l’escussione; Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie del comma 1 sono adottati con le modalità di cui all’articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma». (per le ulteriori precisazioni si rinvia alla lettura della norma in commento) f) Subappalto La disposizione ex art. 119 ricalca il testo dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 come modifica - to dall’art. 49 del decreto-legge n. 77/2021, conv. dalla legge n. 108 del 2021, e dall’art. 10 della legge n. 231 del 2021, in particolare quanto alla soppressione dei limiti quantitativi al subappalto ed al rispetto da parte del subappaltatore dell’obbligo di indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori in fase di aggiudicazione e di offerta. Si sono mantenute, coordinandole anche con quanto previsto dall’art. 11 in tema di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, la disciplina delle tutele economiche e normative dei la - voratori dipendenti dal subappaltatore e la responsabilità solidale dell’affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nel comma 1 si è apportata una correzione al comma 1 dell’attuale art. 105, per rimediare ad un’imprecisione teorica riguardante il regime delle nullità collegato al divieto di ces- sione del contratto ed ai limiti del subappalto . Si è quindi previsto che la nullità riguardi il contratto di cessione e gli accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto, mentre l’ambigua formulazione dell’art. 105, comma 1, riferiva la nullità, piuttosto, al contratto ceduto. Sempre nel comma 1, al terzo periodo, si è riferito il limite al subappalto alla pre - valente esecuzione delle lavorazioni relative alla “categoria prevalente” piuttosto che al “complesso delle categorie prevalenti” (come nel comma 1 dell’art. 105) per collegare la previsione all’attuale sistema di qualificazione degli operatori economici, che prevede che la categoria prevalente sia unica.

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