- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subap- paltare; • l’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltan- te almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; • il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contrat - to di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappal - tatore per gli obblighi retributivi e contributivi; • l’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il set - tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo ecc.
(per le ulteriori precisazioni si rinvia alla lettura della norma in commento)
g) Modifica dei contratti in corso di esecuzione La disposizione ex art. 120 riproduce, con modifiche, l’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la cui rubrica è stata modificata (da “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” a “modifica dei contratti in corso di esecuzione”) per renderla più coerente con le fasi dell’appalto. Riservata all’art. 60 la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi (attualmente contenuta nel comma 1, lett. a) dell’art. 106), le principali questioni affronta - te dalla disposizione proposta attengono: • per un verso, alla definizione di varianti “sostanziali”, come tali vietate dalle direttive, nei termini appresso specificati; • per altro verso, alla necessità di dare attuazione al criterio della legge delega (“ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione”). Quanto al primo profilo, va sottolineato che, in riferimento alla questione delle modifi - che o varianti “sostanziali”, la direttiva 2014/24/UE utilizza una terminologia piuttosto generica consentendo le modifiche che non alterano “la natura generale del contratto”.
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