Dossier Riforma cod contratti pubblici

Ciò chiarito, come riportato dalla relazione illustrativa, si è preferito mantenere l’attuale impostazione dell’art. 106, che ricalca perfettamente il testo dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, riservando: - al comma 1 le modifiche consentite dal punto di vista qualitativo, perché non “sna - turanti” (come definite all’interno della stessa disposizione, secondo quanto sopra); - al comma 2 le modifiche ammesse in ragione del dato quantitativo (e comunque non “snaturanti” secondo quanto sopra); - al comma 6 le modifiche ammesse perché non “sostanziali”, con contestuale speci - ficazione di quelle che -secondo la direttiva- sono sostanziali per definizione; - al comma 7 si sono previste le modifiche che, invece, tenuto conto dei limiti posti dalle direttive, possono comunque essere ammesse. In linea col principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice, con il comma 7 dell’art. 120 la norma propone che, a regime, le varianti che trovano copertura nelle somme a disposizio - ne del quadro economico e non comportano aumenti di spesa e che mantengono la piena funzionalità dell’opera (e, quindi, a maggior ragione la natura del contratto) siano sempre ammesse se adeguatamente motivate da miglioramenti in termini di qualità dell’opera e/o di tempi di ultimazione. Infatti è interesse precipuo della stazione appaltante e della comunità di entrare nella disponibilità dell’oggetto del contratto nel più breve tempo possibile, senza contare il fatto che a tempi di realizzazione più brevi si associano minori rischi di soprav - venienza di eventi incidenti sull’andamento previsto, il primo dei quali è proprio l’aumento dei costi. Il rischio di ribassi eccessivi in fase di gara, con il successivo “abusivo” ricorso all’istituto delle varianti in corso d’opera, dovrebbe essere arginato dalla previsione del- la necessaria copertura e dal divieto di aumenti di spesa . Con la disposizione del proposto comma 7 e la ridefinizione dei commi precedenti si è inteso dare attuazione al criterio della legge delega sopra detto volto ad ampliare la portata delle varianti in corso d’opera, pur nei limiti fissati dal diritto europeo, al fine di realizzare il delicato bilanciamento, posto a fonda - mento del criterio di delega, tra le regole comunitarie sulla concorrenza (che impongono la corrispondenza fra l’appalto eseguito e quello messo in gara) e le esigenze sopravvenute del - la stazione appaltante, che richiedono una modifica del contratto senza la quale l’interesse che sta alla base della stipula verrebbe ad essere in vario modo frustrato, in particolare negli appalti di lavori in riferimento alla necessità di realizzare l’opera pubblica.

Tra gli altri interventi del Legislatore: • si è eliminata la lett. e) del comma 1 dell’attuale art. 106, inserendo in un unico comma

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