Dossier Riforma cod contratti pubblici

dell’art. 120 (il comma 5) la previsione della generale ammissibilità delle modifiche non sostanziali. Non è stata riprodotta la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di “stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche” per la considerazione che le “soglie” ammesse senza alcuna previsione nei documenti di gara sono quelle del comma 2 e che, per eventuali specificazioni sulle soglie (nel senso di ammettere le modifiche per soglie superiori), è sufficiente la possibilità di prevedere le modifiche nei documenti di gara iniziali con apposite clausole, chiare precise e inequi - vocabili, ai sensi della lett. a) del comma 1; • si sono eliminate le previsioni meramente esemplificative o descrittive (compresa quella relativa al considerevole incremento dei costi delle materie prime, peraltro già considerato in sede di redazione dell’art. 60, sulla revisione dei prezzi). Fa eccezione la specificazione sulle norme o provvedimenti sopravvenuti, inserita nel comma 1, lett. c), perché, avendo natura peculiare e non essendo stata indicata nemmeno nella arte esplicativa dei Considerando della direttiva, è parso preferibile mantenerne l’esplicita qualificazione in termini di “circostanze imprevedibili” nella disposizione primaria; • nel comma 8 si è introdotta una disposizione di coordinamento col principio di necessaria rinegoziazione espresso nell’art. 9 (Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale); • si è mantenuta, nel comma 10, la disposizione sull’opzione di proroga, contenuta nel comma 11 dell’art. 106, provvedendo tuttavia a distinguere questa fattispecie – che so - stanzialmente rientra nella previsione del comma 1, lett. a) – dalla c.d. proroga tecnica, resa necessaria da eccezionali situazioni collegate alla successione degli affidamenti. Nel testo dell’art. 120 proposto è stato pertanto eliminato dal comma 10, relativo all’opzione di proroga, il riferimento, contenuto nell’art. 106, comma 11, al “tem- po strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’indi- viduazione di un nuovo contraente” ed è stato inserito un apposito comma 11, che disciplina specificamente la c.d. proroga tecnica. Per quest’ultima, è stata esclusa la possibilità per l’amministrazione di applicare prezzi più favorevoli, poiché il gestore uscente “subisce” una proroga che è indipendente dalla sua volontà. L’opzione di proroga può invece prevedere la variabilità dei prezzi (da inserire pe - raltro in corrispondenti clausole contrattuali). Restano invece regolate nell’art. 121 (destinato a sostituire l’art. 107) le fattispecie di proroga collegate alle sospensioni e la proroga richiesta dall’appaltatore per ritardi al medesimo non imputabili. La di - sposizione del Codice sulle modifiche in corso di esecuzione viene snellita spostando nell’allegato le previsioni di dettaglio

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