Dossier Riforma cod contratti pubblici

La disciplina delle conseguenze sulla responsabilità dei progettisti è stata inserita nella parte del Codice destinata a regolamentare la progettazione. Le novità ulteriori sono le seguenti: • precisazione terminologica di alcune fattispecie trasposte dalla direttiva (in particola - re, comma 1, lett. c e lett. d, n. 1); • si segnala la modifica apportata all’espressione della parte finale del comma 1, lett. b), n. 2, in quanto si è ritenuto di sostituire il riferimento alla “duplicazione” dei costi con “sostanziale incremento dei costi” perché il termine duplicazione che risale al testo italiano della direttiva evoca necessariamente il concetto, più o meno, di raddoppio; • necessità di prevedere il c.d. quinto d’obbligo sin nei documenti di gara iniziali (comma 9), per rendere la previsione compatibile con le fattispecie di modifica consentite dalla direttiva; • spostamento nell’allegato II.14 di tutte le fattispecie di comunicazione e trasmissione all’ANAC di modifiche e varianti in corso d’opera; • spostamento nell’allegato II.14 della disciplina della cessione dei crediti. Infine, si è previsto l’obbligo di pubblicazione per le modifiche di rilevanza europea mediante avviso contenente le informazioni di cui all’apposito allegato II.16 (comma 14); per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14, la pubblicità avven - ga in àmbito nazionale. h) Sospensione dell’esecuzione La principale novità della disposizione, che disciplina la sospensione dell’esecuzione ri - producendo con modifiche l’attuale art. 107, attiene al coordinamento della stessa con le norme sul Collegio consultivo tecnico, realizzato nei commi 3 e 8. La disposizione del codi - ce sulle sospensioni viene snellita spostando nell’allegato le previsioni di dettaglio. Come già visto, le riserve dell’appaltatore a contenuto economico, diverse da quelle inerenti le sospensioni, sono disciplinate nell’art. 115 sulla contabilità degli appalti. In sintesi, da quanto riportato dalla norma ex art. 121: «1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibi - li al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può di - sporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

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