Dossier Riforma cod contratti pubblici

il 1° gennaio 2024. In sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle Unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle Provincie e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni sono iscritte nell’e - lenco ANAC delle stazioni appalti qualificate con riserva. Le succitate stazioni appal - tanti devono presentare domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023, così da prestare ausilio in favore di altre SA non qualificate. Le stesse, a decorrere dal 1°genna- io 2024 dovranno presentare domanda per l’iscrizione a regime nei medesimi elen- chi . L’iscrizione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. È previsto l’utilizzo di piattaforme digitali come elemento premiante fino al 31 dicembre 2023. Di- venta requisito fisso la disponibilità di piattaforme digitali di approvvigionamento dal 1° gennaio 2024. • Procedura di affidamento SA non qualificate: Le stazioni appaltanti non qualificate consultano, su una apposita sezione del sito istituzionale dell’ANAC, l’elenco delle sta - zioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. In caso di man - cata risposta da parte di una SA/CC qualificata, entro 10 gg dalla richiesta effettuata dalla SA non qualificata, tale richiesta si intende accolta. In caso di risposta negativa, la SA non qualificata si rivolge ad ANAC che, entro 15 giorni dalla richiesta, assegna d’uf - ficio la procedura ad una SA qualificata > APPALTO INTEGRATO Come riportato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nota 28 marzo 2023), ri - vive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-econo- mica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti. Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giuri - sprudenza o dei pareri dell’autorità. In base all’art. 44, comma 1, Codice degli Appalti «Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per ogget - to la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere eserci - tata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria».

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