Dossier Riforma cod contratti pubblici

In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione am - ministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13. 8. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo ri - spetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione del - la proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale im - putabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito. 9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l’esecutore ultima i la - vori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del ver - bale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’e - secutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle neces - sarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna inden - nità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appal - tante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazio- ne appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l’esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individua - ti nell’allegato II.14 . 1 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell’e - secuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai con - tratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo».

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