Dossier Riforma cod contratti pubblici

i) Risoluzione La disposizione ex art. 122, che disciplina la risoluzione del contratto, corrisponde all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016. Si è ritenuto di introdurre al comma 1 l’inciso chiarificatore per il quale le stazioni appaltanti possono risolvere il contratto di appalto “senza limiti di tem - po”, in correlazione con la soppressione dell’attuale comma 1-bis dell’art. 108 (che esclude l’applicabilità alla risoluzione del termine di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, sull’autoannullamento). Il problema del richiamo all’istituto dell’annullamento d’ufficio in autotutela non è, infatti, risolto dall’attuale comma 1-bis, che lo implica in modo allusi - vo solo per escludere l’applicabilità del termine di cui al citato art. 21-nonies della l. n. 241. Si segnala la reimpostazione delle lettere a) e b) del comma 1 in linea con il riferimento alla necessità di introdurre le modifiche sostanziali o oltre soglia (“il contratto dovrebbe subire una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’artico- lo…”). La disposizione del codice sulla risoluzione viene snellita spostando nell’allegato II.14 le previsioni di dettaglio evidenziate. Si è ritenuto di mantenere nel codice l’ultimo comma dell’art. 108 (divenuto comma 8 dell’art. 120) poiché prevede in capo alla stazio - ne appaltante una facoltà alternativa all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro), che non può essere demandata alla normativa secondaria, trattandosi di un diritto soggettivo riconosciuto in favore della stazione appaltante. In sintesi, l’attuale disposizione prevede: • le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: - modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lette - re b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto

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