dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei con- fronti dell’appaltatore: • sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e del - le relative misure di prevenzione; • il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempi - mento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione, se nominato, quando accerta un grave ina - dempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’ap- paltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l’esecuzione delle presta - zioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio , qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comu - nicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al paga - mento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi deri- vanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa so - stenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa
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