Dossier Riforma cod contratti pubblici

della facoltà prevista dall’articolo 124, comma 2, primo periodo. L’allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all’or - gano di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto. Infine, nei casi di risoluzione del contratto , l’appaltatore provvede al ripie - gamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e rela - tive pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d’ufficio ad - debitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all’esecuzio- ne di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’ur - genza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appalta- tore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 106, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. j) Recesso La disposizione ex art. 123 disciplina il recesso, riproducendo con modifiche l’attuale art. 109 . Nel comma 1, anziché “previo il pagamento”, formula adottata sia dal comma 1 dell’art. 109, sia dalle norme previgenti che sembra evocare una priorità temporale del pa - gamento rispetto al recesso, si è ritenuto di utilizzare la formulazione dell’analogo istituto del recesso unilaterale del committente di cui all’art. 1671 cod. civ. e cioè: “ purché tenga indenne l’appaltatore mediante pagamento […] ”. Il comma 2 dell’art. 109 è stato soppresso grazie all’aggiunta dell’inciso finale nel comma 1 del testo proposto dell’art. 123, che per quanto riguarda il calcolo del decimo dell’importo fa rinvio all’allegato II.14. L’attuale comma 3 dell’art. 109 prevede la formale comunica- zione di recesso con una formulazione del testo che sembra presupporre una comunica- zione preliminare e il successivo esercizio del recesso. La modifica proposta, contenuta nel

comma 2 dell’art. 123, è intesa a chiarire: a) che la comunicazione deve essere scritta; b) che l’atto di recesso consiste nella comunicazione.

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