all’attuale art. 110, anche espungendo tutte le previsioni che non riguardano la fase ese - cutiva, fatto salvo quanto si dirà appresso per i fatti sopravvenuti al provvedimento di aggiudicazione. Al comma 4 si è infatti previsto, a differenza dell’attuale regime, che la sopravvenien - za della liquidazione giudiziale dopo il provvedimento di aggiudicazione non comporti automaticamente la decadenza dall’aggiudicazione, ma il contratto possa essere stipu - lato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giu - dice delegato. Si tratta di una situazione in cui la partecipazione e l’aggiudicazione sono avvenute quando l’imprenditore era ancora in bonis, del tutto legittimamente, e manca sol- tanto l’aspetto formale della stipulazione. Merita tutela l’aspettativa della curatela alla stipula, in vista della tutela della consistenza del patrimonio dell’imprenditore in liquidazione giudiziale e delle ragioni dei creditori, sotto sorveglianza del curatore e del giudice delegato per verificare la sostenibilità da parte della società fallita dell’esecu - zione del contratto. L’art. 57, par. 4, lett. b), della direttiva 2014/24 non obbliga gli Stati membri e le stazioni appaltanti ad escludere dalle procedure e dai contratti pubblici le società dichiarate insolventi, ma lascia la scelta in capo ai singoli Paesi . L’ambito in- terpretativo dell’espressione “contratti stipulati” di cui all’attuale art. 110, comma 3, che il curatore autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa può eseguire, è stato inoltre ampliato ricomprendendo nel comma 4 della disposizione proposta anche gli accordi quadro (e quindi i contratti applicativi successivi). Si è così risposto al dubbio se il curatore potesse stipulare contratti applicativi dell’ac- cordo quadro, oppure se l’accordo quadro stipulato rimanesse comunque valido, ma “sospeso” fino al subentro di un nuovo soggetto acquirente dell’azienda o cessionario del contratto. Le restanti modifiche sono volte ad un migliore coordinamento della disciplina con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e con la scelta redazionale di spostare nella sezione dedicata ai requisiti generali le fattispecie concernenti la partecipazione alla gara dell’impresa ammessa al concordato preventivo o che ne abbia fatto domanda. È stato soppresso il comma 6 dell’attuale art. 110, riguardante i poteri dell’ANAC nei confronti delle imprese in concordato, su proposta della stessa Autorità. Nel comma 3 è stata introdotta una disciplina di coordinamento con le disposizioni in tema di collegio consultivo tecnico.
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