di una opzione che la stazione appaltante si può riservare nei documenti di gara al fine di estendere il premio di anticipazione anche al caso di termine legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione “dei lavori” avvenga in anticipo rispetto a quest’ultimo. Va sotto- lineato che, allo stato attuale, la giurisprudenza della Cassazione è ferma nel ritenere che la data di riferimento per stabilire se vi sia stata o meno l’anticipazione dell’adempimento sia quella originaria fissata in contratto e non quella eventualmente prorogata, indipen - dentemente dalle ragioni della proroga (anche nei casi in cui la proroga non sia imputabile all’appaltatore). Quindi il primo periodo del comma 2 proposto, che per il premio di accelerazione fa rife - rimento al termine fissato contrattualmente, senza ulteriori specificazioni, non potrà che essere interpretato in continuità col detto orientamento giurisprudenziale. Sebbene nel corso dei lavori di redazione taluni componenti abbiano espresso perplessità nei confronti di estensioni del riconoscimento del premio nei casi di termine finale proro- gato (preferendo l’impostazione che lo collega rigidamente al termine originario fissato in contratto e così ancorandosi alla linea seguita dalla Cassazione, anche in un’ottica di prevenzione del contenzioso) , la legge delega manifesta un certo favore all’introduzione di strumenti incentivanti. In proposito, oltre a quella appena segnalata, il dibattito interno al gruppo di lavoro ha consentito di far emergere le seguenti ulteriori posizioni : • alcuni tecnici operanti nelle direzioni dei lavori hanno messo in luce le potenziali- tà di incentivazione e negoziali che un ampliamento delle possibilità di riconosci - mento potrebbe offrire alla stazione appaltante; • altri, dal punto di vista del Foro e degli appaltatori, hanno proposto di neutraliz - zare la protrazione incolpevole dei termini e di prevedere formulazioni che rico- noscessero comunque l’incentivo se vi è anticipo rispetto al termine legittima - mente prorogato; • altri, infine, hanno suggerito di rimettere la regolazione alle clausole contrattuali chiare e inequivoche. Il terzo periodo del comma 2 tiene conto di tale dibattito, ma anche del criterio direttivo della legge delega a favore degli strumenti incentivanti, e quindi consente un’estensione dell’attuale applicazione dell’istituto del premio incentivante nei lavori, quale risulta dalla giurisprudenza maggioritaria del giudice di legittimità, ma ne rimette la regolamentazione
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