in concreto alla discrezionalità della stazione appaltante, da esercitarsi mediante l’inseri - mento di clausole chiare e inequivoche nei documenti di gara iniziali e quindi nel contrat - to. Non si è invece inteso procedere all’ampliamento applicativo richiesto dal criterio di delega estendendo analoghi meccanismi incentivanti ai contratti di servizi e forniture. > DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI Gli articoli da 127 a 131 disciplinano l’affidamento dei servizi sociali e di quelli ad essi as - similati. L’attuale normativa appare, per quanto complessivamente conforme alle indica - zioni della direttiva 24/2014/UE, per un verso disarticolata, per altro verso alquanto ridon - dante: in particolare, le disposizioni inerenti i settori speciali (di cui alla direttiva 25/2014/ UE) precedono, in modo non armonico, quelle relative ai settori ordinari, peraltro in co - spicua misura sovrapponibili. Per tal via, negli articoli in esame si è anzitutto optato – in coerenza con la scelta di fondo di riservare ad apposito Libro, secondo una direttiva di pro - grammatica autosufficienza, la disciplina dei settori speciali – per una esplicita limitazio - ne ai settori ordinari, affidando a pertinenti richiami o a necessarie integrazioni l’ambito dei settori speciali. In particolare, il Codice prevede: a) Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati Sotto il profilo terminologico ex art. 127, si è preferito sostituire, fin dalla rubrica della di - sposizione, l’espressione ‘altri servizi specifici’ (contenuta nell’attuale art. 140) ovvero ‘altri servizi’ (contenuta nella rubrica dell’attuale Capo II della Sezione IV) con quella, meno ge - nerica e più espressiva, di ‘servizi assimilati’ ai servizi sociali, che dà conto della uniformità della relativa disciplina pur nella eterogeneità dei settori di riferimento. Peraltro, il catalogo dei servizi in questione è ancora affidato, con un complessivo richiamo per relationem, all’al - legato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Ciò in ragione dell’assunto che il comune regime si fonda, in base alle vincolanti pre - scrizioni della direttiva, su una logica di mera ‘assimilazione’, giustificata dal più circoscritto e limitato interesse tranfrontaliero. Ancora sotto il profilo terminologico, si è sostituito il riferimento alla ‘aggiudicazione degli appalti’ con il più comprensivo ‘affidamento’ del ser - vizio (così il comma 3 del testo proposto): ciò per escludere ogni preclusione al ricorso allo strumento della concessione. Sicché – anche sotto questo profilo in coerenza con l’opzione ‘sistematica’ di autosufficienza della disciplina dei contratti di concessione – la normativa in questione deve ritenersi, per questa parte, ‘di carattere generale’.
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