Dossier Riforma cod contratti pubblici

b) Servizi alla persona Con la disposizione in esame ex art. 128 si è inteso, per ragioni di chiarezza e di coeren - za, dedicare un apposito articolo ai servizi assoggettati al c.d. regime intermedio di cui all’attuale art. 142, commi 5-bis e seguenti, introdotto dal decreto legislativo n. 56/2017. La scelta è stata anche di ordine terminologico, con il complessivo riferimento ai ‘servizi alla persona’, espressamente elencati, all’interno del comprensivo genus, al comma 2 (e richiamati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Con - siglio, del 26 febbraio 2014). Al di là di tali profili, la disciplina risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella attuale. c) Appalti riservati La disposizione ex art. 129 è dedicata alla disciplina dei ‘contratti’ riservati (tale nuova de - nominazione è apparsa più corretta, al fine – già evidenziato – di non marcare in subiecta materia una aprioristica preclusione al ricorso al contratto di concessione). Detta disciplina trae fondamento dagli artt. 77 della direttiva 2014/24/UE e 94 della direttiva 2014/25/UE ed è rimasta, nella riformulazione, sostanzialmente immutata rispetto a quella contenuta nell’art. 143 d.lgs. n. 50/2016. Si è preferito, per migliore intellegibilità, individuare i set - tori interessati (attualmente elencati con i relativi codici CPV) tramite rinvio all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Come già per l’art. 127, anche in tal caso il richiamo alla normativa del c.d. Terzo settore è comprensivamente operato mediante un apposito richiamo all’art. 6 del codice, conte - nuto nel comma 2 del testo proposto. Il riferimento (contenuto nel corpo dell’attuale art. 143) alle ‘organizzazioni’ è stato espunto, in quanto privo di riscontro nella disciplina di settore, e sostituito con il riferimento agli ‘enti’. Si è proceduto a taluni minimi interventi di drafting. Così è stato eliminato l’aggettivo “tutte”, che il comma 2 dell’attuale art. 143 riferisce alle condizioni normativamente richieste per l’affidamento riservato, in ragione della sua superfluità, essendo esso implicito nell’elenco delle suddette condizioni. Inoltre, è stata collocata in un apposito comma (il comma 3) la prescrizione del divieto di riaffi - damento infratriennale, attualmente inserita meno congruamente dal comma 2, lett. d), dell’art. 143 tra le ‘condizioni’ per la riserva. In ogni caso la durata massima del contratto non può superare i tre anni (comma 4). d) Servizi di ristorazione La disposizione ex art. 130 contiene la disciplina dei ‘servizi di ristorazione’, che è stata tenuta distinta da quella dei ‘servizi sostitutivi di mensa’ , affidata al successivo art. 131

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