(mentre nell’attuale assetto una sola disposizione, l’art. 144 d.lgs. 50/2016, contempla ambedue le discipline). La norma è stata sostanzialmente interessata da un intervento di drafting rispetto art. 144 d.lgs. n. 50/2016, con il quale nel comma 1 sono stati separata - mente evidenziati – per una maggiore intellegibilità – mediante apposita elencazione i criteri ‘specifici’ preordinati alla valutazione delle offerte. In particolare, si introducono misure per una più efficiente gestione delle procedure di affidamento e gestione del relativo contratto di appalto: si prevede che il bando di gara debba valorizzare, in sede di attribuzione del punteggio, le caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa (rete degli esercizi da convenzionare), limitando il criterio del mas - simo ribasso sul valore nominale del buono pasto, che potrebbe creare dinamiche difficili da sostenere e distorsive della concorrenza (cfr. art. 131 successivo). Si è, altresì, conser - vato il richiamo alla normativa speciale inerente alla refezione scolastica, assistenziale ed ospedaliera. A tale richiamo è stata data, peraltro, maggiore evidenza, anche qui per una migliore intellegibilità rispetto all’attuale comma 1 dell’art. 144, dedicando ad esso appositi commi (i commi 2 e 3) e specificando in questi l’oggetto del richiamo stesso. e) Servizi sostitutivi di mensa La disciplina ex art. 131 dei ‘servizi sostitutivi di mensa’ è stata scorporata, per le ragioni evidenziate in sede di relazione illustrativa dell’art. 130, da quella avente ad oggetto i ser - vizi di ristorazione. Senza innovazioni sostanziali rispetto all’attuale art. 144, sono stati affidati a diversi commi, per ragioni di maggiore chiarezza: • la definizione dell’attività dei servizi sostitutivi e, quindi, dell’ambito oggettivo della disposizione (comma 1); • i requisiti degli operatori economici, nazionali ed aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea (commi 2 e 4); 3) le modalità di dimostrazione dei requisiti (comma 3). La disciplina, di natura regolamentare, relativa alle modalità di erogazione del servizio (attualmente prevista dal d.m. 7 giugno 2017, n. 122) è stata trasfusa, anche per questa parte assecondando una opzione generale nella redazione del codice, in apposita sezione dell’Allegato IV, relativo ai servizi sociali. Il comma 5 recepisce e generalizza, trasfor - mandola in norma a regime, la previsione dell’art. 26-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (che ha dettato una disciplina tem - poranea apportando modifiche al comma 6 dell’attuale art. 144). Il comma 6 prevede che un allegato individui gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accor -
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