> I SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO, CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICU- REZZA. I CONTRATTI SECRETATI Quanto ai servizi di ricerca e sviluppo, l’art. 135 disciplina, senza innovazioni sostanzia - li rispetto all’attuale art. 158, l’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pre-commerciali. Per quanto riguarda i settori interessati, si è scelto di predisporne un elenco nell’apposito allegato II.19, che è richiamato dal comma 1. Ciò, in modo da non appesantire la norma, tenuto conto che il comma 1 dell’attuale art. 158 richiama i servizi di ricerca e svilup- po, in guisa non immediatamente intellegibile, tramite indicazione del CPV. Al comma 2 del testo proposto sono stati separatamente evidenziati – per una maggiore intelle - gibilità – mediante apposita elencazione i requisiti, in presenza dei quali le stazioni ap - paltanti possono ricorrere agli appalti pre-commerciali. Il richiamo alle definizioni del - la comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007), contenuto nel comma 2 dell’art. 158, non è apparso necessario, trattandosi di norma autosufficiente e coerente. Al comma 3 si prevede che in sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.19 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento. Quanto agli artt. 136, 137 e 138, invece, la Relazione illustrativa prevede che senza inno - vazioni sostanziali, nella riscrittura della disciplina si è scelto: • di ‘incorporare’ nel nuovo art. 136 (che sostituisce l’art. 159) l’attuale previsione di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ‘ritagliare’ per esclusione l’ambito (residuale, nel senso sopra rammentato) della disciplina codici - stica (con la successiva indicazione delle regole speciali); • di introdurre nell’art. 136 un apposito comma (il comma 2) per valorizzare la (ulterio- re e generale) causa di esclusione dall’ambito del codice, correlata alla applicazione dell’art. 346 TFUE (attualmente già prevista nel comma 1 dell’art. 159); • di conservare gli ulteriori commi dell’attuale art. 159, che dettano disposizioni di spe - cie, espungendo tuttavia il comma 4 bis, inopportunamente collocato in questa sede dall’art. 47-bis del decreto legislativo 30 aprile 2019, n. 34, e ricollocato nella discipli - na generale delle ‘soglie’ contrattuali.
Si è preferito, relativamente ai contratti della difesa e per ragioni di concentrazione della disciplina residuale, di conservare nel corpo dell’art. 136 il riferimento sia ai concorsi di progettazione (comma 2) che alle concessioni (comma 3), per le quali, peraltro, opera un
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