richiamo generale alla disciplina del Libro IV. Gli articoli 137 e 138, disciplinano rispettiva - mente: a) Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza; b) Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme inter - nazionali. Quanto ai contratti secretati , l’art. 139 si occupa della disciplina dei contratti secretati, che ha un àmbito non limitato al settore della Difesa, ma esteso a tutte le Amministrazioni, in presenza delle esigenze di segretezza descritte al comma 1. Il riferimento agli “enti usua - ri”, contenuto nel comma 2 dell’art. 162, è stato espunto, in quanto non corrispondente ad alcuna definizione e, perciò, sostanzialmente inutile. Importa evidenziare, ai fini del co - ordinamento con la disciplina del settore della Difesa, che i relativi contratti secretati non sono assoggettati alla disciplina dell’art. 139, la quale trova applicazione, alla luce dell’art. 136, in via residuale. Il comma 5 è stato riscritto, rispetto alla formulazione dell’attuale art. 162, per tenere conto, in conformità dell’indicazione della legge delega, delle previsioni dell’art. 5, comma 1 bis, del decreto-legge n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/20, con specifico riferimento: • alla previsione di una apposta Sezione (e non di un mero Ufficio) della Corte dei conti, che esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti se - cretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione; • alla destinazione della prevista relazione non più al Parlamento, ma al COPASIR; • al sancito assoggettamento a controllo preventivo dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di segretezza, con estensione a tutti i provvedimenti di secretazione, nonché di assoggettamento a speciali misure di sicurezza. La formulazione della disposizione risulta, in definitiva, coerente con l’indicazione del criterio della legge delega, il quale impone precisione nella indicazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati, o che esigono particolari misure di sicurezza, e impone la specificazione delle relative modalità attuative . In particolare, il comma 2 prevede sul punto che i provvedimenti di secretazione debbano motivare in ma- niera specifica: • le cause che giustificano la stipulazione di un contratto secretato;
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