03. DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
> DISPOSIZIONI APPLICABILI E ÀMBITO SOGGETTIVO La disciplina dettata dal Libro III, Parte I riprende – sia pure con significative differenze – quella di cui agli articoli da 114 a 121 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di conferire al Libro III del codice il carattere della completezza e della sostanziale autoconclusività, si è scelto inoltre di ricollocare in questa parte del testo alcuni articoli già contenuti nella prima parte del decreto legislativo n. 50 del 2016 i quali avevano il compito di definire ‘in nega - tivo’ l’ambito di applicazione della disciplina degli appalti nei settori speciali attraverso specifiche disposizioni di esclusione. Tale scelta di riallocazione risponde a sua volta all’o- biettivo di assicurare un carattere di piena autonomia al terzo Libro del codice. Si mira in tal modo a conseguire una disciplina per un verso pienamente rispettosa delle previsioni della Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali e, per altro verso, uniforme e agevol - mente fruibile dagli operatori del settore. In particolare, questa parte del Codice prevede:
In particolare il presente articolo 141: a) ribadisce, con minime modifiche rispetto alla disciplina vigente, la perimetrazione dell’ambito soggettivo relativo ai settori speciali, in conformità alla direttiva 2014/25/UE; b) semplifica rispetto alla normativa vigente il riferimento alle modalità di attribuzione dei diritti speciali o esclusivi; c) stabilisce che le imprese pubbliche e i privati titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del Libro III con il limite della strumentalità (comma 2), da intendersi in senso strettamente funzionale, in armonia con le indica - zioni del diritto dell’Unione europea e della giurisprudenza;
Àmbito e norme applicabili
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