Dossier un anno di riformaCartabia

UN ANNO DI RIFORMA CARTABIA: CAMMINI GIURISPRUDENZIALI

Guida pratica sui sentieri interpretativi formatisi sulle novelle e gli istituti di nuovo conio introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di Carmelo Minnella

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» – entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (dopo il discusso differimento disposto dall’art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, portato, senza successo, dinanzi alla Corte costituzionale), ha drasticamente modificato ed innovato la giustizia penale, con importanti e rivoluzionari interventi sia sul piano del diritto sostanziale che su quello processuale. Tanti i pilastri dell’intervento riformatore: ampliamento dell’area di operatività della perseguibilità a querela e, più in generale, aumento del raggio di azione delle definizioni alternative e anticipatorie del processo penale; potenziamento dell’udienza preliminare e dei riti alternativi; passaggio al processo penale telematico; la modifica del sistema sanzionatorio (con l’introduzione delle pene sostitutive a quelle detentive); la giustizia riparativa. In ragione della vastità della riforma Cartabia era prevedibile che emergessero le numerose divergenze interpretative in ordine ai nuovi istituti tessuti al codice di procedura penale e al criminal law . Il tutto si inquadra nel necessario e naturale periodo di assestamento per saggiare l’impatto delle novità legislative sul sistema penale. Ad un anno dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, proviamo a fare il punto sulle novità e gli istituti introdotti, con le relative letture ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza sull’imponente ius novum . Per facilitare la lettura pratica del dossier, si è diviso in cinque aree tematiche , cercando di fornire un contributo di pronta fruizione per districarsi nei meandri delle numerose modifiche che hanno interessato la giustizia penale nella totalità componenti dei suoi ambiti:

• diritto penale sostanziale ; • diritto penale processuale ; • sanzioni penali e fase esecutiva ; • processo penale telematico; • giustizia riparativa .

Autore Carmelo Minnella , Avvocato Cassazionista specializzato in materie afferenti all’area pena- listica, autore di numerose riviste scientifiche, ha insegnato didattica integrativa dal 2012 al 2018 in diritto penale alla Link Campus University e dal 2019 è cultore di diritto penitenziario nella facoltà di Giurisprudenza di Catania.

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Indice

INTRODUZIONE

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SI SCRIVE “EFFICIENZA”, SI LEGGE “VELOCITÀ”

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TRA LUCI E OMBRE

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01. DIRITTO PENALE

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1. I REATI DIVENUTI PROCEDIBILI A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA

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1.1. Immediata applicazione dello ius novum favorevole 15 1.2. L’inammissibilità dell’impugnazione preclude la pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta carenza di querela… 17 1.3. … a meno che la pena sia illegale (come per il reato di lesioni?) 18 1.4. Onere per l’accusa di indicare atti di persistente procedibilità dell’azione esercitata 19 1.5. La persistente costituzione di parte civile equipollente alla querela 20 1.6. Valida anche la querela (originariamente) tardiva 21 1.7. Modifiche in melius del regime di procedibilità non applicabili nel prolungato periodo di vacatio legis 22 1.8. In caso di concordato in appello, non è ammesso il ricorso in cassazione per dedurre la sopravvenuta procedibilità a querela 24 2. LA PROCEDIBILITÀ A QUERELA DELLE LESIONI PERSONALI PRIMA E DOPO LA RIFORMA CARTABIA 25 3. L’ALTRA ANNOSA QUAESTIO DELLA PROCEDIBILITÀ DEL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA 27 3.1. Le diverse “letture” della giurisprudenza di merito 30 3.2. Problema della modifica "in corsa" della contestazione  31 3.2.1. Se manca la specifica contestazione del bene di pubblico servizio difetta la correlazione tra accusa e sentenza 32 3.2.2. Il difetto di procedibilità comporta l’obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere 34

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4. LESIONI STRADALI CAGIONATE A PIÙ PERSONE: MUTATA PROCEDIBILITÀ  36 5. INIZIANO A SOLLEVARSI LE PRIME QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ 37 6. PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO: IMMEDIATA OPERATIVITÀ, RILEVABILITÀ ANCHE D’UFFICIO E CONDOTTA SUCCESSIVA AL REATO 39 02. PROCESSO PENALE 43 1. UDIENZA PRELIMINARE: LA NUOVA REGOLA DI GIUDIZIO DELLA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA 43 1.1. Asimmetria per la responsabilità da reato delle persone giuridiche 44 2. IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI: LE SEZIONI UNITE SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA 45 48 3. GIUDIZIO ABBREVIATO E L'INTRODOTTA RIDUZIONE DI UN SESTO IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE 49 3.1. Applicazione retroattiva della diminuente? 50 3.2. La posizione della Cassazione 52 3.3. Consentire la riduzione per le rinunce alle impugnazioni avverso sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022 53 4. IL PROLUNGAMENTO DEL TERMINE PER IMPUGNARE CONCESSO ALL’IMPUTATO ASSENTE 54 4.1. Si applica solo alle sentenze deliberate dopo il 30 dicembre 2022 54 4.2. Non si applica nel caso di abbreviato richiesto dal procuratore speciale  56 5. DICHIARAZIONE DI DOMICILIO UNITAMENTE ALL’IMPUGNAZIONE E MANDATO AD HOC 56 5.1. I dubbi di legittimità costituzionale… 57 5.1.1. … Respinti della Suprema Corte: sul mandato ad impugnare 58 5.1.2. Segue: sull’elezione di domicilio  60 5.2. Rilievi critici e residui spazi di incostituzionalità 61 5.3. Abberratio iuris : anche per il ricorso in cassazione 63 5.3.1. Il vulnus evidente al diritto di difesa 64 5.4. Niente nuova elezione di domicilio per l’imputato detenuto… 64 5.4.1. … ma non per quello agli arresti domiciliari 65 2.1. Quale sorte per le ordinanze di rinvio al giudice civile qualora la costituzione di parte civile è precedente al 30 dicembre 2022?

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5.5. In sede cautelare niente nuova elezione di domicilio né mandato ad hoc 66 5.6. E per l’opposizione a decreto penale di condanna? 66 6. NUOVO CONCORDATO IN APPELLO E DISCIPLINA TRANSITORIA  67 7. SLITTA IL PASSAGGIO DAL RITO CARTOLARE PANDEMICO A QUELLO DELLA CARTABIA 68 7.1. Il presente: il rito (ordinariamente) cartolare del prolungato periodo pandemico 70 7.2. L’eccezione: la richiesta di trattazione orale  71 7.3. Differenze tra rito pandemico e quello, a breve scongelato, della riforma Cartabia 72 8. RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO 73 8.1. Il perimetro cognitivo (e documentale) della Suprema Corte 75 9. IL NUOVO RIMEDIO PER ELIMINARE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI CONTRA CEDU 76 10. LA VIDEOREGISTRAZIONE DELLE PROVE DICHIARATIVE 77 10.1. Lo stretto legame con la rinnovazione del dibattimento se muta il giudice 78

10.2. Il correttivo alle Sezioni Unite Bajrami : la videoregistrazione quale “contrappeso” per bilanciare il deficit di immediatezza

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10.3. Dal “dar per letto” al “dar per visto”?

11. QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIVA: LA CRISI DEL METODO EPISTEMOLOGICO GARANTISTA… 11.1. … velocità del processo a scapito del contraddittorio e dell’oralità

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03. IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

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1. LE NUOVE “PENE” SOSTITUTIVE

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2. SPARISCE L’EQUAZIONE TRA PENA DETENTIVA SOSPENDIBILE E PENA DETENTIVA SOSTITUIBILE 3. PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PENA SOSTITUIBILE SI TIENE CONTO DELLA CONTINUAZIONE 4. IL NUOVO QUADRO DELLE IPOTESI “OSTATIVE” ALLA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA… 4.1. … tra le quali non rientrano i maltrattamenti in famiglia 4.2. Le nuove pene sostitutive e il contrasto alla violenza di genere 5. LA SCELTA DELLA PENA SOSTITUTIVA: L’INGRESSO DELLA VALUTAZIONE RIEDUCATIVA GIÀ NEL MOMENTO "GENETICO" DELLA SANZIONE

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5.1. La diversa “rimodulazione” del pericolo di recidiva

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6. IL PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVA: IL MODELLO BIFASICO 6.1. Non necessaria la “previa” predisposizione del programma

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6.2. Niente pena sostitutiva se non si rispettano le regole procedurali della “scansione bifasica" 100 7. AUSPICABILE PRASSI DI CONSIDERARE COME “EVENTUALE” LA FISSAZIONE NUOVA UDIENZA 101 8. IL RUOLO FONDAMENTALE DEL DIFENSORE NELL’ACCESSO ALLE PENE SOSTITUTIVE 102 9. L’APPORTO DELL’UEPE E IL DISCOSTAMENTO DALLE LINEE GUIDA 104 10. IL PROVVEDIMENTO SULLA SOSTITUZIONE NON È AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE 106 11. PENE SOSTITUTIVE E PATTEGGIAMENTO: OCCORRE L’ACCORDO SPECIFICO DELLE PARTI 107 11.1. La richiesta è congiunta e non alternativa: il giudice può accoglierla o rigettarla ‘in toto’  108 12. IL (LIMITATO) CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DEL RIGETTO DI PENE SOSTITUTIVE 109 13. LA DISCIPLINA TRANSITORIA 110 13.1. Occorre avanzare richiesta con motivi aggiunti o nel corso della discussione in appello 110 13.2. Pena inflitta o pena residua? 112 13.3. Procedimento “pendente in Cassazione”: segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza d’appello 112 13.4. E se il gravame non viene presentato e il processo è “solo formalmente” pendente? Questione alla Corte costituzionale 114 13.5. E se il ricorso per cassazione presentato viene dichiarato inammissibile? 116 14. DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE CARTABIA: NIENTE APPLICAZIONE PENE SOSTITUTIVE SE NELLE MORE IL PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE SI È DEFINITO 117 15. IL PASSAGGIO TRA “SANZIONI” E “PENE” SOSTITUTIVE 118

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16. DE IURE CONDENDO: I (SUPERFLUI) CORRETTIVI DEL RECENTE SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 118 17. NUOVI PERCORSI ESECUTIVI POST CARTABIA: CUMULO DI PENE, SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA PENA DETENTIVA E SOSPENSIONE ORDINE DI CARCERAZIONE 120 18. CONCLUSIONI 124 04. IL PROCESSO PENALE TELEMATICO 125 PARTE PRIMA IL QUADRO NORMATIVO 126 1. IN ATTESA DELL’ENTRATA IN VIGORE (CONGELATA PER UN ANNO) SUL PPT 126 2. GLI ATTI CON DEPOSITO ESCLUSIVO AL PORTALE DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI (PDP) 126 2.1. I “lacci” informatici e i vulnus alla difesa 128 3.L’ELENCO DEI 103 ATTI PROCESSUALI PER CUI IL D.M. 4 LUGLIO 2023 AVEVA PREVISTO IL DEPOSITO ESCLUSIVO AL PORTALE 129 4. IL DOPPIO BINARIO (CARTACEO E PDP) PREVISTO DAL D.M. 18 LUGLIO 2023 130 5. SPECIFICHE TECNICHE DEL DEPOSITO A MEZZO DEL PDP (PROVVEDIMENTO DEL DGSIA DELL’11 LUGLIO 2023) 131 6. IL PROBLEMA DEL DEPOSITO DELLA DENUNCIA E QUERELA DEL DIFENSORE DELEGATO 132 7. DEPOSITO VIA PEC NON PIÙ CONSENTITO PER I 103 132 8. DOVUTI I DIRITTI DI COPIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE PER VIA TELEMATICA?  134 9. IL MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA  136 PARTE SECONDA IL QUADRO GIURISPRUDENZIALE 138 1. MANCATO RISPETTO DEI PASSAGGI INFORMATICI NELLA FORMAZIONE DELL’ATTO DIGITALE 138 2. APPELLO INAMMISSIBILE SE PER IL SOFTWARE DELLA CANCELLERIA MANCA LA FIRMA DIGITALE NELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE 140 3. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE NON SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE: AMMISSIBILE? 142 3.1. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE RICHIESTA CON L’ATTO DI IMPUGNAZIONE: AMMISSIBILE? 143

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4. LA PREZIOSA GIURISPRUDENZA SULLE NOTIFICHE E I DEPOSITI A MEZZO PEC 145 5. OMESSA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI INVIATE VIA PEC: NULLITÀ O IRREGOLARITÀ? 148 6. AMMESSO IL DEPOSITO VIA PEC PER I C.D. 103 DOPO IL D.M. 4 LUGLIO 2023? 148 7. FIRMA DIGITALE: LA COCCARDA È SOLO UN ABBELLIMENTO GRAFICO 149 8. INPUT CONCLUSIVI 149 05. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA 151 1. L’INGRESSO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA PENALE 151 2. CONSEGUENZE DELL’OMESSO AVVISO: NESSUNA NULLITÀ PER LA PRIMA DI CASSAZIONE 153 3. DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO E OMESSA MENZIONE LEGISLATIVA DELL’AVVISO DI RESTORATIVE JUSTICE 156 4. GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI REATI CON VITTIMA “SURROGATA” O “ASPECIFICA” 156 4.1. La diversa posizione sull’accesso alla giustizia riparativa nei reati senza vittima 158 4.2. Il peso da attribuire alla volontà contraria dei familiari della vittima: i rischi di vittimizzazione secondaria  159 4.3. I (delicati) confini valutativi del giudice  161 5. CRITICITÀ SUI TEMPI E RISCHI DI SOVRAPPOSIZIONI I VAGLI DI UTILITÀ E FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA 163 6. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLA FASE ESECUTIVA DELLA PENA 164 7. ORIZZONTI FUTURI 165

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INTRODUZIONE

SI SCRIVE “EFFICIENZA”, SI LEGGE “VELOCITÀ” La bussola che ha guidato l’afflato riformatore è rappresentata, nelle parole del legislato- re, dall’ efficienza del processo e della giustizia penale , in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’UE nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR , che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del proces- so penale nei tre gradi di giudizio. Condicio sine qua non per accedere ai cospicui fondi del Netx Generation EU. Obiettivo che il d.lgs. n. 150/2022 cerca di raggiungere non solo incidendo sulle norme del processo penale , ma anche con interventi sul sistema penale – come quelli relativi alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, alle sanzioni ( rectius , pene) sostitutive delle pene detentive brevi e al potenziamento dei riti alternativi – capaci di produrre significativi effetti di deflazione processuale . Pure le previsioni in tema di giustizia riparativa condividono la medesima finalità, che accomuna anche le disposizioni civilistiche in tema di mediazione e modalità alternative di soluzione dei conflitti , oggetto del parallelo disegno di legge di riforma del processo civile. Abbattere i tempi del processo penale, senza rinunciare a fondamentali garanzie, e al- leggerirne il carico individuando possibili alternative al processo e alla pena carceraria. Queste, in estrema sintesi, le macro-direttrici di fondo dell’articolata riforma. Una vasta area di intervento attiene alla fase delle indagini , rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi : • ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento , determinata dall’inerzia del p.m.; • filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice , esercitando l’azione penale. Sotto le vesti della sbandierata efficienza si cela, neanche troppo velatamente, l’obiettivo della riforma di abbattere l’arretrato e di velocizzare i processi , talvolta a scapito delle ga- ranzie (lampanti gli oneri eccessivi, talvolta inutili, per la difesa in tema di impugnazioni).

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Esigenze di politica economica, più che di politica giudiziaria , hanno perciò indotto il legislatore a varare la Riforma Cartabia. Ancora una volta, ci si muove in ambito emergen- ziale: la scadenza per efficientare l’apparato – o almeno per darne una parvenza – è det- tata da fattori esterni. Tempi contingentati e riordini strutturali vanno però scarsamente d’accordo. In sostanza si è cavalcata la speranza, vana, che incidendo sul rito del processo si possano ridurre i numeri. TRA LUCI E OMBRE Anche se a colpire maggiormente sono sempre le criticità delle novelle, è innegabile che sono molteplici gli istituti sui quali il d.lgs. n. 150/2022 ha inciso positivamente: • incentivazione dei riti alternativi ; • nuova regola giudizio per filtrare le imputazioni , col nuovo parametro della ragione- vole previsione della condanna, “da prognosi a diagnosi” di certezza di affermazione della penale responsabilità, sul quale sarà fondamentale vedere come la giurisprudenza declinerà. Tuttavia, sul punto, non si nutrono aspettative di cambiare la prospettiva, fi- nora registrate, della mancanza di un vero filtro dalle imputazioni che poggiano su basi lacunose, incomplete, financo azzardate e di un GUP mero passa fascicolo al giudice del dibattimento; • le nuove pene sostitutive , come tentativo concreto di attuare la finalizzazione rieduca- tiva delle pene (di tutte le pene dice l’art. 27 Cost.), soprattutto quelle brevi, attraverso un proattivo coinvolgimento di imputato e difensore in una fase (quella di modellare il quantum e il quomodo della sanzione penale) tradizionalmente riservata al giudice ; • la giustizia riparativa , tratteggiata ampiamente nella Riforma Cartabia, quale stru- mento, in proiezione futura, di composizione del conflitto (relazionale, sociale, econo- mico, ecc.) che ha generato il fatto di reato. Tra le ombre vanno evidenziati tutti gli ostacoli introdotti per bloccare l’impugnazione e l’accesso al grado successivo . Si pensi alle novità introdotte all’art. 581 c.p.p. sulla ne- cessità, prevista a pena di inammissibilità, di nuova elezione di domicilio (del tutto inu- tile per il ricorso per cassazione) e, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.

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La Suprema Corte ha cercato nelle sue prime letture ermeneutiche si salvare le norme che presentano chiaramente un inutile ed eccessivo formalismo il quale rende evidente il vulnus al diritto di difesa. Un difetto di contatto tra l’imputato e il suo assistito che diventa una sanzione! Sempre con riguardo alle impugnazioni occorre segnalare il progressivo sgretolamento dell’oralità del processo con la trattazione orale dei giudizi di appello e di cassazione che restano (ingiustificatamente, dopo il periodo pandemico) l’eccezione e la regola, invece, quella del giudizio cartolare nella forma scritta. È innegabile che la prospettiva in cui si inquadrano gli schemi di trattazione è quella per cui all’interno della cornice processuale la tela si arricchisce di nuove pennellate (ma- scherate come) efficientistiche (in realtà avente finalità meramente acceleratorie del processo penale) a tinte forti che offuscano i colori dell’imputato, ormai sbiadito sullo sfondo , e del suo difensore, con svilimento – almeno in prima battuta laddove si ci ac- contenta della regola della trattazione scritta del giudizio – dell’oralità. Sotto diverso angolo visuale, infine, va segnalato il passaggio al processo penale telema- tico. Sia pure necessario per garantire la transizione ecologica ed informatica, il passag- gio rischia di essere troppo ‘violento’ se non preceduto da una idonea formazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento e nel processo penale. Senza dimenticare che l’eccessiva informatizzazione può andare a discapito delle ga- ranzie (si pensi alle ipotesi di introdotte inammissibilità telematiche), comprimere il diritto di difesa (negli angusti spazi di Megabyte dei file ove vanno contenuti gli atti pro- cessuali), finendo per allontanare sempre più il difensore dal processo e dalle aule giu- diziarie , rendendo le strutture edilizie dei palazzi di Giustizia delle cattedrali nel deserto e i giudici distributori automatici di sentenze. De iure condendo Anche sotto tale prospettiva, lo scenario resta sfocato come testimoniano i primi interven- ti correttivi che si intravedono all’orizzonte. Infatti, il 16 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive della riforma Cartabia ‘penale’ . Nella premessa dell’ultimo decreto si legge che il legislatore delegan- te, consapevole della complessità dell’intervento delegato al Governo – già correttamente definito nella Relazione illustrativa che accompagna il D. Lgs. n. 150/2022 quale una “rifor- ma di sistema” –, ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ul-

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timo dei decreti legislativi attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo), il Governo possa, con la medesima procedura stabilita per l’adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive e integrative , nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, L. n. 134/2021) e tale decreto legislativo costituisce, dunque, una prima attua- zione di tale disposizione. Tuttavia l’intervento correttivo si palesa superfluo in alcuni ambiti (si pensi alle aggiunte la rivisitazione in materia di pene sostitutive), avendo invece perso l’occasione per in- tervenire in settori dove si erano accentrare le maggiori criticità della novella (le ombre supra evidenziate: si pensi agli oneri eccessivi per aprire le porte dell’impugnazione) o per meglio specificare il panorama delle sanzioni processuali alla luce del nuovo e immi- nente processo penale telematico (essendo il sistema delle sanzioni processuali calibrato sul processo “cartaceo”, mentre andrebbe ridisegnato e modellato sul processo telematico dove si incuneano parecchie insidie nella redazione e trasmissione degli atti processuali che potrebbero far s civolare verso pericolose inammissibilità ).

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01. DIRITTO PENALE La Riforma Cartabia ha introdotto molte norme di favore , tra le quali si segnalano quelle previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150/2022 sull’ ampliamento del ventaglio dei reati pro- cedibili a querela della persona offesa . L’aumento riguarda molte fattispecie incriminatrici contro la persona e contro il patri- monio. Come si legge nella relazione illustrativa, sono frequenti nella prassi e si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie le quali dovrebbero portare, già prima della celebrazione del processo, all’estinzione del reato per remissione della querela (ferme restanti le nuo- ve ipotesi di remissione tacita dell’interpolato art. 152 c.p.) ovvero attraverso per condotte risarcitorie di cui all’art. 162- ter c.p..

1. I REATI DIVENUTI PROCEDIBILI A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA

Ecco l’elenco dei reati divenuti dal 30 dicembre 2022 procedibili a querela della persona offesa:

REATI CONTRO LA PERSONA: • Lesioni personali (art. 582, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela fino a 40 giorni di durata della malattia ovvero f ino a 20 giorni quando il reato è commesso contro persona incapace , per età o infermità (nuo- vo comma 2). • Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590- bis , comma 1, c.p.); procedibilità a querela nell’ipotesi base legate alla violazione generica delle norme sulla circolazione stradale; procedibilità d’uffi- cio in tutte le ipotesi aggravate speciali previste nel nuovo comma 9 dell’art. 590- bis c.p. • Sequestro di persona (art. 605, comma 1, c.p.). Procedibilità a quere- la nella fattispecie base . Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di una persona incapace, per età o per infermità (nuovo comma sesto) e nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 605, commi 2, 3 e 4, c.p.

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• Violenza privata (art. 610 c.p.). Procedibilità a querela nell’ipotesi base . Anche qui, si procede d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, oppure se ricorrono le condizioni previste dall’art. 339 c.p. (nuovo comma 3). • Minaccia (art. 612, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nella fatti- specie base, anche in caso di recidiva. Procedibilità d’ufficio se: 1. la minaccia è compiuta in uno dei modi ex art. 339 c.p.; 2. se la minaccia è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale diver- se dalla recidiva; 3. se la persona offesa è incapace o per infermità (nuovo comma 3). • Violazione di domicilio (art. 614, commi 1 e 2, c.p.). Procedibilità a querela nell’ipotesi base e anche in quella aggravata del fatto com- messo con violenza sulle cose. Si procede d’ufficio se: 1. il fatto è commesso con violenza sulle persone, 2. se il colpevole è palesemente armato 3. se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di perso- na incapace, per età o per infermità (nuovo comma 4). REATI CONTRO IL PATRIMONIO: • Furto (artt. 624, comma 1 e 625, comma 1, c.p.). Procedibilità a quere- la nella fattispecie base e anche nelle ipotesi aggravate dell’art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte a

pubblica fede, 8, 8- bis e 8- ter , c.p. Procedibilità d’ufficio: 1. se la persona offesa è incapace per età o per infermità;

2. se ricorre alcuna delle aggravanti di cui al n. 7 descritte nell’art. 625 c.p. (fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubbli- ci o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a servizio pubblico o pubblica utilità, difesa o reverenza, escluse le cose espo- ste a pubblica fede, per le quali ultime si procede a querela di parte) . 3. se vengono contestate le aggravanti ex n. 7-bi s (fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, servizi di trasporto, di telecomu- nicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o pri- vati in regime di concessione pubblica) dell’art. 625 c.p. • Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634, commi 1 e 2, c.p.). Procedibilità a querela . Si perseguibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (nuovo comma 3). • Danneggiamento (art. 635, commi 1, 2 e 3, c.p.). Si procede a querela di parte , mentre vi è procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, e le ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 635 c.p.; risulta invece perseguibile a querela il caso di danneggiamento com- messo con violenza alla persona ( Cass. pen., Sez. 4, n. 39477/2023 );

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ovvero se il fatto è commesso su cose esposte alla pubblica fede o in occasione del delitto previsto dall’art. 331 c.p. (nuovo comma 5). • Truffa (art. 640, commi 1 e 2, c.p.). Procedibilità a querela nell’ipotesi base e in quelle aggravate del danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma 3 dell’art. 640 c.p.). Procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate speciali previsto nel capoverso. • Frode informatica (art. 640-ter, commi 1 e 2, c.p.). Procedibilità a que- rela nella fattispecie-base e di quelle aggravate dal danno patrimo- niale del danno di rilevante entità (nuovo comma 4). Si procede d’uffi- cio nelle ipotesi aggravate ai sensi dei commi 2 e 3 e in quella aggravata ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p., limitatamente all’aver approfittato di cir- costanze di persona, anche in riferimento all’età. • Appropriazione indebita (art. 646, in riferimento all’art. 649- bis , comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nelle ipotesi base (anche in caso di recidiva) e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma 1 dell’art. 649- bis c.p.). Procedibilità d’ufficio nei casi descritti dall’art. 649-bis esclusa la recidiva. CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E TRANQUILLITÁ PUBBLICA: • Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nelle ipotesi base ; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, oppure se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattamenti pubblici (nuovo comma 3) oppure se il fatto è commesso da chi esercita una professione o un me- stiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’au- torità (comma 2); • Molestia o disturbo delle persone (art. 660, comma 1, c.p.). Procedi- bilità a querela nei casi base. Si procede d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (nuovo comma 2).

Come si vede, nella gran parte dei reati divenuti dal 30 dicembre 2022 procedibili a que- rela , come stabilito dal criterio di delega di cui all’art. 1, comma 15, lett. b) della legge dele- ga n. 134/2021, scatterà la perseguibilità d’ufficio nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica), come finora già previsto nell’art. 649- bis , ultima ipotesi, c.p..

1.1. IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLO IUS NOVUM FAVOREVOLE Il nuovo regime di procedibilità trova applicazione non solo a partire dall’entrata in vigo-

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re del d.lgs. n. 150/2022 – quindi dal 30 dicembre 2022 – ma anche retroattivamente , con i temperamenti dettati dall’art. 85, comma 1, in tema di disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, secondo cui: • «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del pre- sente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data , se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»; • nel caso di reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della Riforma Carta- bia (fino al 29 dicembre 2022) per i quali già fosse incardinato il procedimento penale sulla base della pregressa perseguibilità officiosa, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 5-bis d.l. n. 162/2022, aggiunto in sede di conversione della L. n. 199/2022, è stata eliminata l’informativa generalizzata da parte dell’autorità giudiziaria in fa- vore della persona offesa ; quest’ultima doveva attivarsi autonomamente per proporre eventuale querela, entro l’ordinario termine previsto, decorrente dall’entrata in vigore della riforma, quindi dal 30 dicembre 2022 (e anche in quello scaduto il 30 marzo 2023); nei procedimenti già pendenti solo nel caso in cui vi fossero state misure cautelari in atto alla data del 30 dicembre 2022 era mantenuto l’onere in capo all’autorità giu- diziaria che procedeva informando la persona offesa al fine di verificare se intendesse coltivare l’ animus puniendi e quindi legittimare la prosecuzione dell’intervento caute- lare; a tal fine, era previsto il termine di 20 giorni per acquisire la querela, definitiva- mente decorso il 18 gennaio 2023. Tale norma, dettata all’evidenza per la peculiare natura “mista” della querela - proces- suale e sostanziale, costituente, nel contempo, condizione di procedibilità e di punibilità - rappresenta il punto di equilibrio tra la necessaria retroattività della legge penale più favorevole all’agente (art. 2, comma 4, c.p.), con conseguente obbligo di immediata de- claratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, e la necessità di scongiurare un risultato normativo nocivo per le ragioni della persona offesa per fatto “incolpevole” derivante dall’ampliamento del catalogo di reati perseguibili a querela (così, Cass. pen., Sez. 5, n. 12517/2023 ).

Ne discende, che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela , ritualmen- te accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Cass. pen., Sez. 6, n. 34294/2023; idem, Cass. pen., Sez. 4, n. 39477/2023, per la quale «la re-

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missione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’ estinzione del reato che prevale su even- tuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legitti- mità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto») .

1.2. L’INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE PRECLUDE LA PRONUNCIA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI QUERELA…

La Suprema Corte ha di recente, ed in più occasioni, ribadito che la soprav- venienza della procedibilità a querela non prevale sull’inammissibilità del ricorso ( Cass. pen., Sez. 5, n. 36816/2023; Sez. 4, nn. 4183 e 4186/2023 ), poiché, diversamente dall’ipotesi di abolitio criminis , non è idonea ad inci- dere sul c.d. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Cass. pen., Sez. 5, n. 31744/2023 ) e non può quindi essere rilevata in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p. ( Cass. pen., Sez. 5, nn. 5223 e 18469/2023 , che richiamano le Sezioni Unite Salatino, n. 40150/2018). Si tratta, quindi, di stabilire se in sede di legittimità, sia possibile dedurre o rilevare la improcedibilità dell’azione penale di condotte perfezionatesi nel regime normativo pre- cedente alla entrata in vigore della riforma e “giudicate” con sentenze emesse, in appello, prima del 30 dicembre 2022, ma per le quali, a quella data, non fosse decorso e fosse pendente il termine per proporre ricorso per cassazione . Ebbene, la recentissima Cass. pen., Sez. 2, n. 47311/2023 , ribadisce che, l’i- nammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto proces- suale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione ai reati per i quali, nelle more e pendente il termine per l’im- pugnazione, sia stata prevista la procedibilità dell’azione penale ad istanza di parte; con l’ulteriore conseguenza per cui non è necessario, in tal caso, attendere il decorso del termine di tre mesi dall’entrata in vigore del cita- to D. Lgs. per l’eventuale esercizio dell’istanza punitiva. A questa soluzione sono già pervenute, come detto, le Sezioni Unite Saladino (con riguardo ai similari interventi legislativi apportati dal D. Lgs. n. 36/2018) all’esito di una elabora- zione ormai pluridecennale del rapporto tra inammissibilità del ricorso e “giudicato so- stanziale”, conseguente alla inidoneità dell’impugnazione, in quanto inammissibile per ragioni formali (tardività o difetto di legittimazione) o anche “sostanziali” (genericità o

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manifesta infondatezza delle censure) a consentire la instaurazione del rapporto proces- suale (da ultimo, Sezioni Unite Miraglia n. 38809/2022 ).

È opportuno chiarire che rispetto alla generale preclusione e irrilevanza dei fatti sopravvenuti derivante dal giudicato sostanziale , le Sezioni Uni- te hanno spiegato che fanno eccezione : • l’ abolitio criminis ; • la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incrimina- trice (entrambe producono effetto ex tunc , travolgendo anche il giudi- cato formale); • estinzione del reato per morte dell’imputato; • modifiche normative in tema di attenuazione della pena; • estinzione per remissione di querela, perfezionatasi in pendenza del ri- corso per cassazione; • la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p. L’art. 129 c.p.p., invece, non attribuisce una valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell’inammissibilità (riconoscendo al giudice dell’impu- gnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle re- gole che presidiano i diversi segmenti processuali) ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presup- pone la proposizione di una valida impugnazione, dovendosi escludere in presenza di un ricorso inammissibile che l’impugnazione sia “pendente” .

In conclusione, Cass. pen., Sez. 2, n. 47311/2023 condivide il principio per cui, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la soprav- venuta procedibilità a querela per talune ipotesi di reato, introdotta dalla novella, possa prevalere sul “giudicato sostanziale”, determinatosi a seguito della inidoneità del ricorso inammissibile ad instaurare un valido rapporto processuale . 1.3. … A MENO CHE LA PENA SIA ILLEGALE (COME PER IL REATO DI LESIONI?) Il reato di lesioni ex art. 582 c.p. ha cambiato pelle con la Riforma Cartabia. Nel caso in cui si verta su delitto di lesioni personali non aggravato ed essendo la durata della malattia sofferta dalla parte offesa pari a 40 giorni , esso rientra ora tra i reati pro- cedibili a querela , avendo le nuove disposizioni inteso ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore a venti giorni, con la conseguenza che: • la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni);

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• mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi (comprensive dell’ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime. Il mutato regime di procedibilità, di per sé stesso considerato, come appena visto, non avrebbe rilevanza in presenza di un ricorso inammissibile. Tuttavia – per Cass. pen., Sez. Fer., 34896/2023 , nel caso di lesioni lievi, al diverso regime di procedibilità si accompagna anche un mutamento in ordi- ne alla individuazione del giudice competente per materia, che è divenuto il giudice di pace (in verità, su quest’ultimo punto, si è aperto un contrasto in seno alla Quinta sezione di Cassazione, già rimesso alle Sezioni Unite). Tale modifica non può condurre ad una pronuncia di incompetenza per materia, in quanto, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis , oc- corre fare riferimento al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando lo ius superveniens, a meno che non venga introdotta una specifica norma derogatoria, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie. Al mutato regime di procedibilità e di competenza per materia è, però, col- legato il diverso regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace dal d.lgs. n. 274/2000, art. 52 e segg. che non contempla la reclusione . Tale diverso regime sanzionatorio, avendo natura sostanziale, deve trova- re applicazione anche ai reati commessi anteriormente all’entrata in vi- gore della c.d. riforma Cartabia , con la conseguenza che la pena di un anno di reclusione inflitta al ricorrente non è più conforme a legge.

In definitiva, essendo divenuta la pena illegale, anche in presenza di un ricorso inammis- sibile il giudice dell’impugnazione può dichiararla d’ufficio.

1.4. ONERE PER L’ACCUSA DI INDICARE ATTI DI PERSISTENTE PROCEDIBILITÀ DELL’A- ZIONE ESERCITATA Chi deve attivarsi e farsi parte diligente nel verificare se nei reati prima perseguibili d’uffi- cio (e mutati nel più favorevole regime per l’imputato della necessaria procedibilità a que- rela della persona offesa) sia contenuto l’atto querelatorio? Per Cass. pen., Sez. 5, n. 22658/2023 , il silenzio legislativo esclude uno stringente dovere per il giudice di svolgere accertamenti, quanto alla so- pravvenuta presentazione di una querela; accertamenti che peraltro posso- no solo indicativamente essere delineati, in assenza di un puntuale percorso normativo.

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Ne consegue che appare ragionevolmente sostenibile la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che, come detto, valgano a documentare la persistente procedibilità dell’azione penale esercitata (nel caso di specie, è stato accolto il ricorso dell’imputa- to perché vi era stata una condanna per furto aggravato rispetto al quale sussisteva una “mera denuncia” non accompagnata da alcuna richiesta di punizione). Tutto ciò non esclude che il giudice di legittimità , nel tentativo di porre rimedio alle caren- ze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi , da parte delle Procure della Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive. Ma si tratta di modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rap- presentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all’avanzamento della tutela garantita dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela. 1.5. LA PERSISTENTE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EQUIPOLLENTE ALLA QUERELA Altra questione che si è posta, in ordine al mutato regime di procedibilità per un descritto folto numero di fattispecie incriminatrici, è se la persistente costituzione di parte civile equivalga alla volontà di punire e quindi alla sussistenza della querela. Risposta positiva ha fornito la Suprema Corte. Al fine di evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transito- ria, non occorre attendere che la persona offesa sporga querela quando ri- sulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato; che l’offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell’imputato ( Cass. pen., Sez. 6, n. 20624/2023 ; negli stessi termini, Cass. pen, Sez. 4, n. 7878/2023 , in una fattispecie di lesioni stradali gravi o gravissime ove non ricorreva alcune delle circostanze aggravanti previste dall’art. 590- bis , comma 2 e ss., c.p.). Per la giurisprudenza di legittimità la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae ; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi

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gradi di giudizio. Infatti, nel novero di tali atti può essere ricompresa, sempre secondo la interpretazione della Corte di cassazione, anche la costituzione di parte civile od anche la semplice riserva di costituirsi parte civile (Cass. pen., Sez. 2, n. 5193/2020) . Così, in un processo in cui l’imputato – barista che, alla luce degli schiamazzi della clien- tela e rumori delle apparecchiature, disturbava il riposo di alcuni condomini di un appar- tamento posto al piano superiore rispetto all’esercizio commerciale in questione –veniva condannato per il reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.), è stato ritenuto che la mancanza della querela non inficia la procedibilità del giudizio , stante la costituzione di parte civile di due fra le persone offese e, pertanto, anche danneggiate dal reato ( Cass. pen., Sez. 3, n. 19971/2023 ). 1.6. VALIDA ANCHE LA QUERELA (ORIGINARIAMENTE) TARDIVA In un procedimento di truffa aggravata, preso atto che al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, la persona offesa aveva già espresso la sua volontà punitiva presen- tando una querela, la Suprema Corte specifica non rileva che essa fosse stata ritenuta tardiva, essendo invece già costituita parte civile. Più precisamente, l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150/2022, col sopprimere, nel com- ma 3 dell'art. 640 c.p., le parole « o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, numero 7 », ha reso il reato di truffa aggravato da tale circostanza, in precedenza procedi- bile d'ufficio, punibile a querela della persona offesa. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 c.p., tale disposizione, in quanto incide, in senso favorevole all'imputato, sull' an e sul quomodo dell'applicazione del precetto penale, si applica retro- attivamente. Tuttavia – come ricorda Cass. pen., Sez. 2, n. 33957/2023 – per le truffe com- messe prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022), lo stesso decreto ha previsto, all'art. 85, una disciplina transitoria secondo la quale, per le stesse truffe, il termine per la presentazione della querela de- corre dalla menzionata data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Pertanto, sulla base di tale disposizione transitoria, in tale ipotesi è con ri- ferimento al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione che vanno svolte le valutazioni in ordine alla sussistenza e alla ritualità della condizione di procedibilità della querela , senza che possano rilevare even- tuali "deficit" legati a momenti processuali in cui la stessa condizione non era richiesta.

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La diversa tesi, sostenuta dal ricorrente – di applicare la disciplina transitoria alle sole ipotesi in cui questa non sia stata proposta e non anche quelle in cui è stata proposta tar- divamente – condurrebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022, con riguardo a mere denunzie, alle quali sia poi seguita, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, una "tardiva" manifestazione di volontà di punizione (ed anche con riguardo ad ipotesi in cui nessuna denunzia sia mai stata presentata, essendosi appresa aliunde la notitia criminis ) e di esclu- dere invece la stessa procedibilità con riguardo ad atti, quali quelli costituiti da una querela irrituale, che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso re- ato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis . La soluzione seguita non comporta: • né una "rimessione in termini" della persona offesa , attesa l'evidente improprietà del riferimento a tale istituto rispetto a un termine che, all'epoca, non esisteva, • né una "disapplicazione" del principio di retroattività della legge penale più favo- revole all'imputato , atteso che la stessa soluzione muove anch'essa dal presupposto dell'applicabilità retroattiva delle modifiche in tema di procedibilità contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2022. Il ricorso viene, quindi, rigettato in quanto la persona offesa nel caso in esame ha già espresso la sua volontà punitiva, seppur presentando una querela ritenuta tardiva, e co- munque costituendosi parte civile. La volontà querelatoria non richiede formule sacramentali . Viene, infatti, confermato, sempre in una fattispecie in materia di truffa, che successivamente all'entrata in vigore della Riforma Cartabia , che ha previsto un diverso regime di procedibilità per taluni reati, la costituzione di parte civile esprime la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, che non prevede particolari formule , ma può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione ( Cass. pen., Sez. 5, n. 33796/2023 ). 1.7. MODIFICHE IN MELIUS DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ NON APPLICABILI NEL PRO- LUNGATO PERIODO DI VACATIO LEGIS Possibile l’applicazione immediata della norma penale di favore introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, nel periodo di differimento dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (di- sposto dall’art. 6 d.l. n. 162/2022) dall’1 novembre al 30 dicembre 2022?

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In un primo momento si era registrato un contrasto, financo in sede di legittimità. La seconda sezione penale della Suprema Corte, aveva risposto positivamente, dichiaran- do l’estinzione del reato per intervenuta remissione e accettazione di querela , nei con- fronti di due imputati accusati di truffa aggravata. Per Cass. pen., Sez. 2, n. 2100/2023 , in tema di successione di leggi penali nel tempo, gli effetti di uno ius novum più favorevole al reo sono applica- bili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della vacatio legis , in quanto la funzione di garanzia per i consociati, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa. In termini opposti, invece, si segnala un precedente arresto la Suprema Corte (Sez. 5, n. 45104 del 2022), e la giurisprudenza successiva (si veda, Cass. pen., Sez. 1, n. 42160/2023 ), anche dopo il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 D.L. n. 162/2022 da parte della Consulta nella sentenza n. 151/2023 . La Corte costituzionale ha ritenuto priva di fondamento la questione pure sotto il ver- sante della possibile violazione dell’art. 73, comma 3, Cost. , richiamando la sua pregressa giurisprudenza, proprio alla materia penale, secondo la quale la pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzio- nale a garantire il rispetto dell’art. 5 c.p. (l’ignoranza della legge penale). Di conseguenza, l’entrata in vigore delle leggi costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata ri- spetto al momento della vigenza. Per i giudici delle leggi, la scelta di costituzionalizzare la disciplina della vacatio legis e dell’entrata in vigore delle leggi, non può evidentemente condurre agli esiti ipotizzati dal rimettente, secondo il quale ciascun atto normativo avrebbe una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di vacatio legis . Al contrario, rientra nell’or- dinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore , anche al fine di modularne diversamente il termine di en- trata in vigore. Il rilievo di tale differimento potrebbe, infatti, apprezzarsi proprio rispetto alle disposizio- ni del d.lgs. n. 150/2022 relative al mutamento del regime di procedibilità. Il più ampio ter- mine di vacatio ha fatto sì che, secondo la ricostruzione operata dall’evoluzione giurispru- denziale della Corte di cassazione, dal testo dell’originario art. 85, comma 2, del decreto Cartabia fosse eliminato l’onere informativo gravante sul singolo giudice procedente e

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