Dossier un anno di riformaCartabia

Esigenze di politica economica, più che di politica giudiziaria , hanno perciò indotto il legislatore a varare la Riforma Cartabia. Ancora una volta, ci si muove in ambito emergen- ziale: la scadenza per efficientare l’apparato – o almeno per darne una parvenza – è det- tata da fattori esterni. Tempi contingentati e riordini strutturali vanno però scarsamente d’accordo. In sostanza si è cavalcata la speranza, vana, che incidendo sul rito del processo si possano ridurre i numeri. TRA LUCI E OMBRE Anche se a colpire maggiormente sono sempre le criticità delle novelle, è innegabile che sono molteplici gli istituti sui quali il d.lgs. n. 150/2022 ha inciso positivamente: • incentivazione dei riti alternativi ; • nuova regola giudizio per filtrare le imputazioni , col nuovo parametro della ragione- vole previsione della condanna, “da prognosi a diagnosi” di certezza di affermazione della penale responsabilità, sul quale sarà fondamentale vedere come la giurisprudenza declinerà. Tuttavia, sul punto, non si nutrono aspettative di cambiare la prospettiva, fi- nora registrate, della mancanza di un vero filtro dalle imputazioni che poggiano su basi lacunose, incomplete, financo azzardate e di un GUP mero passa fascicolo al giudice del dibattimento; • le nuove pene sostitutive , come tentativo concreto di attuare la finalizzazione rieduca- tiva delle pene (di tutte le pene dice l’art. 27 Cost.), soprattutto quelle brevi, attraverso un proattivo coinvolgimento di imputato e difensore in una fase (quella di modellare il quantum e il quomodo della sanzione penale) tradizionalmente riservata al giudice ; • la giustizia riparativa , tratteggiata ampiamente nella Riforma Cartabia, quale stru- mento, in proiezione futura, di composizione del conflitto (relazionale, sociale, econo- mico, ecc.) che ha generato il fatto di reato. Tra le ombre vanno evidenziati tutti gli ostacoli introdotti per bloccare l’impugnazione e l’accesso al grado successivo . Si pensi alle novità introdotte all’art. 581 c.p.p. sulla ne- cessità, prevista a pena di inammissibilità, di nuova elezione di domicilio (del tutto inu- tile per il ricorso per cassazione) e, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.

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