Dossier un anno di riformaCartabia

6.2. NIENTE PENA SOSTITUTIVA SE NON SI RISPETTANO LE REGOLE PROCEDURALI DELLA “SCANSIONE BIFASICA" Se non è necessaria la “preventiva” predisposizione del programma ( prima della richiesta della pena sostitutiva), quest’ultimo – una volta avviata la procedura bifasica – rappresenta condicio sine qua non per poter accedere successivamente (cioè al termine del procedimento applicativo tracciato dalla riforma Cartabia) alle sanzioni sostitutive . Una recentissima pronuncia di Cassazione si è occupata di un caso in cui la Corte di appello, a seguito di gravame interposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dal locale Tribuna- le, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in quella di anni quattro di reclusione, disponendo sostituirsi la pena con la detenzione domiciliare, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia aggravati ai danni della moglie e dei figli minorenni e in presenza di altra figlia minorenne. In particolare, in sede di appello l'imputato, alla udienza del 19 genna- io 2023, ha rinunciato ai motivi di appello riguardanti la affermazione di responsabilità, ribadendo quelli riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, chiedendo la sua ride- terminazione entro i limiti di anni quattro con sostituzione in detenzione domiciliare. Sulla richiesta di sostituzione non risulta essersi instaurato il contraddittorio e la Corte ha senz'altro disposto la sostituzione della pena detentiva sul solo rilievo della «idoneità del domicilio familiare (ove non trovansi più le persone offese ed in cui è in corso la misura cautela- re domiciliare) che è a disposizione dell'imputato ed in vista di un più adeguato reinserimento sociale», dando informazione della sostituzione all'U.E.P.E. «per quanto di competenza». Avverso la sentenza ricorre per cassazione il PG deducendo con unico motivo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla disposta sostituzione della pena deten- tiva con quella della detenzione domiciliare in quanto decisa senza il parere del pubblico ministero e senza il previsto programma di recupero e reinserimento sociale con le cor- relate prescrizioni . Inoltre, la applicazione della misura sostitutiva - come previsto dalla l. n. 689/1981, art. 56 modificata dal d.lgs. n. 150/2022 - prevede che il giudice debba avere ri- guardo «a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro e di salute del condannato» e non operare la sostituzione, a tutto vantaggio dell'imputato, in modo per così dire "automatico", semplicemente perché la pena inflitta rientra nei limiti normativi , dovendosi -come non è stato fatto nel caso di specie - valutare l'idoneità della pena inflitta al raggiungimento dello scopo di reinserimento sociale del condannato, come previsto dall'art. 27 Cost..

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