Dossier un anno di riformaCartabia

A ricordarlo sono alcuni schemi operativi per l'applicazione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (apripista è quello sottoscritto il 13 febbraio 2023 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale ordinario di Milano e dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dalla Camera penale milanese e con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna). I difensori devono acquisire tale consapevolezza e giocare di anticipo . Non vedere il pro- cesso solo come la sede in cui si accerta o meno la penale responsabilità in ordine ai fatti ascritti all’imputato – quindi la sola alternativa condanna/assoluzione – ma anche quello in cui – qualora il processo sembra incanalato verso binari di condanna – si decide e si pro- gramma la pena da infliggere ed espiare. Anche il legale, e prima di tutti, deve uscire dalla visione carcero-centrica e indirizzare verso sbocchi sanzionatori alternativi alla pena de- tentiva con un ruolo attivo. Si prevede, ad esempio, per il condannato a pena sostitutiva, la possibilità di ottenere la non menzione della condanna negli stessi limiti temporali previsti dall’art. 175 c.p.. Tale beneficio della non menzione dovrà essere inserito nel piatto della bilancia delle pene so- stitutive quale elemento aggiuntivo che può orientare la scelta verso una delle nuove san- zioni penali introdotte nell’art. 20- bis c.p..

L’apprezzabile novità legislativa pone il difensore dell’imputato ad inter- rogarsi su quali siano, caso per caso, i percorsi più vantaggiosi per i propri assistiti. Scelta non semplice perché sono tante le varianti da prendere in conside- razione e decidere se: • prestare il consenso all’applicazione di una delle pene sostitutive di- rettamente nella fase di cognizione; • o se rimanere ancorati al passato , percorrendo la vecchia sequenza nella quale non si aderisce alle nuove pene ex art. 20- bis c.p. nel pro- cesso e, in caso di condanna (a questo punto solo) a pena detentiva contenuta nel tetto dei quattro anni (e sospendibile ai sensi dell’art. 656 commi 5 e 9 c.p.p.) si cerchi di ottenere successivamente, dinanzi al tribunale di sorveglianza, una delle invariate misure alternative alla detenzione (peraltro nei contenuti afflittivi non sovrapponibili con le pene sostitutive, le quali ultime presentano contenuti e prescrizio- ni più tenui delle omologhe misure alternative ), allungando lo iato temporale (sempre più ampio visto il sovraccarico di pendenze) in cui il condannato resta libero sospeso. Diventa centrale quindi la ricerca del percorso sanzionatorio più vantag- gioso e che si ritaglia meglio alle condizioni dell’imputato che si assiste.

103

Made with FlippingBook Online newsletter maker