La natura “concordata” della pena sostitutiva , che nasce da un interesse di parte, erge il difensore a parte diligente attraverso produzioni documentali complete , che rendano superflua o quanto meno più agevole l’istruttoria preliminare, fino ad evitare l’intervento preventivo dell’UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà). 9. L’APPORTO DELL’UEPE E IL DISCOSTAMENTO DALLE LINEE GUIDA La Riforma Cartabia, nel ridisegnare i contenuti e il funzionamento delle pene sostitutive, ha conferito una f unzione di particolare rilievo ed importanza all’UEPE , chiamandolo ad « accompagnare e sostenere l’attività decisoria della autorità giudiziarie fornendo indicazio- ni concrete, realistiche ed accurate rispetto al tema della possibilità di percorrere concreta- mente traiettorie di vita caratterizzate da una dimensione rieducativa efficace in uno scenario non detentivo [...]» nonché alla « progettazione e realizzazione (con una attività di costante monitoraggio dell’efficacia concreta di quanto messo in opera e la conseguente rimodula- zione di quanto inizialmente progettato, ove ciò fosse necessario) di offerte e percorsi trat- tamentali adeguati alle singole situazioni , strettamente connessi alla concreta quotidianità delle cerchie sociali nelle quali le persone sono inserite» (così, la Circolare Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 26 ottobre 2022). Nella pratica, tali interventi si traducono in un concreto impegno degli Uffici nella raccolta di informazioni e nella predisposizione di un programma di trattamento da sottoporre al vaglio del giudice di cognizione, nonché nella fase successiva di esecuzione e monitorag- gio della pena sostitutiva. Consapevole della limitatezza delle risorse dell’UEPE e dell’esigenza di non appesantire e aggiungere complessità non necessarie (ed anzi controproducenti) ad uno scenario già di per sé straordinariamente ricco e articolato, il legislatore sembra aver modulato – per quanto riguarda le nuove sanzioni sostitutive – i livelli di intervento richiesti all’UEPE. Dalla lettura degli artt. 53 ss. della l. n. 689/1981, così come modificata dal d.lgs. n. 150/2022, emerge solo per la semilibertà sostitutiva (art. 55) un definito e necessario ruolo dell’UE- PE, chiamato alla redazione di un programma di trattamento (da sottoporre poi al vaglio del giudice di cognizione) che, secondo le esigenze del caso concreto, bilanci le ore da tra- scorrere in istituto con attività di lavoro, studio, formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale del semilibero. Più vago – lasciando margine al giudice di operare anche in autonomia, senza coinvolgere l’UEPE – è invece il testo dell’ art. 56 il quale, nel disciplinare il contenuto e le modali-
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