tà applicative della detenzione domiciliare sostitutiva , prevede che il giudice possa di- sporre tale pena sostituiva «tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall’UEPE». Che il giudice di cognizione possa applicare la detenzione domiciliare sosti- tutiva senza il necessario intervento in udienza dell’UEPE (che conserva, tuttavia, il suo ruolo in fase esecutiva) è già stato confermato dalle linee guida di alcuni uffici giudiziari (in particolare quelle di Milano, Napoli Nord e Torino). Pur trattandosi di una ‘ pena-programma ’ al pari della semilibertà e della detenzione do- miciliare sostitutive, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-ter) scompare ogni riferimento al coinvolgimento dell’UEPE nella predisposizione del programma di trat- tamento ; tanto che le sopracitate linee guida, lo escludono espressamente (Milano), salvo il presentarsi di situazioni di particolare complessità (Napoli Nord e Torino). Discostandosi apertamente dalle linee guida milanesi (e seguendo un ap- proccio più simile a quello di Torino e Napoli Nord) il Tribunale di Pavia, sentenza depositata il 6 giugno 2023 , ha ritenuto un uomo responsabile, in continuazione, dei reati di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della madre e lo ha condannato per tali fatti alla pena della reclusione di due anni e due mesi , poi sostituita, previa richiesta dell’imputato, con 1580 ore di lavoro di pubblica utilità sostitutivo , oltre a una serie di altre prescrizio- ni ritagliate sulle sue esigenze di risocializzazione. Per il tribunale pavese, «proprio al fine di accrescere il proprio patrimonio conoscitivo e delineare una pena quanto più individuale possibile il coinvol- gimento dell’UEPE nella redazione del programma di trattamento – per quanto non obbligatorio – fosse necessario per la complessità del contesto di vita dell’imputato ». Così, dunque, dopo la lettura del dispositivo, il giudice ha dato all’imputato gli avvisi ex art. 545- bis , comma 1, c.p.p. , l’imputato ha avanzato richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e il giudice, senti- ti il PM e la parte civile, ha dichiarato sospeso il processo , dando conte- stualmente incarico all’UEPE della predisposizione di un programma , con ricerca di un ente ove svolgere i lavori. Nell’udienza successiva acquisita la relazione UEPE e raccolto il rinnovato consenso dell’imputato, il giudice ha dato lettura del dispositivo integrato ai sensi dell’art. 545- bis , comma 3, c.p.p., sostituendo la pena detentiva precedentemente comminata con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Sul punto non può che osservarsi la positiva collaborazione dell’UEPE di Pavia che, pur formalmente esonerato da tale compito, ha fornito al giudi- ce una relazione completa delle complesse dinamiche familiari della vita dell’imputato, raccogliendo altresì la disponibilità di un ente allo svolgi- mento delle ore di lavoro di pubblica utilità sostitutivo e l’adesione dell’im- putato allo svolgimento di una contestuale attività di formazione profes- sionale , idonea al suo reinserimento lavorativo.
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