Dossier un anno di riformaCartabia

10. IL PROVVEDIMENTO SULLA SOSTITUZIONE NON È AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE La Suprema Corte si è recentemente pronunciata sulla questione della impugnabilità (o meno) del provvedimento che decide sulla sostituzione delle pene detentive (di sostanziale conferma del dispositivo, come nella fattispecie in esame, ovvero di indicazione della pena sostitutiva), risolvendola negativamente. Cass. pen., Sez. 5, n. 43960/2023 , ha ritenuto che «la decisione sulla so- stituzione della pena detentiva ex art. 545-bis c.p.p., comma 3, è impu- gnabile in uno alla sentenza di condanna (arg. ex art. 586 c.p.p.). Non è impugnabile - autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giu- dizio - il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ex art. 545- bis , comma 1, c.p.p., che decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive». Depongono in tale direzione: • il principio di tassatività delle impugnazioni, sancito nell’art. 568 c.p.p.; • sul piano sistematico, secondo il sistema delineato dall'art. 545- bis c.p.p., nel caso in cui, dopo la lettura del dispositivo di condanna (an), si apra l'ulteriore fase destinata alla individuazione, da parte del medesimo decidente, anche delle modalità di esecuzione della pena ( quomodo ), la fissazione di un'udienza ad hoc comporta la sospensione del processo - che, quindi, non può considerarsi ancora chiuso - con il conseguente spo- stamento in avanti della pubblicazione della sentenza, solo dopo la lettura del secondo dispositivo, momento dal quale decorre anche il dies a quo per il deposito della motiva- zione. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 546 c.p.p. e 61 l. n. 689/1981, il giudice avrà un dovere motivazionale anche in relazione alle ragioni sottese alla decisione sulla applicazione delle pene sostitutive. Ora, poiché il Giudice non può dare in ogni caso lettura della motivazione della sentenza se non dopo la lettura del dispositivo integrato o confermato, contenente, appunto, anche la decisione sulle modalità di esecuzione della pena detentiva, quest'ultima decisione – ove confluita in un autonoma ordinanza da trasfondersi, poi, nel secondo dispositivo – non può essere impugnata se non unitamente alla sentenza, perché solo dopo tale momento, con la pubblicazione della sentenza, l'imputato viene a conoscenza sia delle ragioni della condanna, sia del trattamento sanzionatorio . La motivazione è, infatti, unica e si riferi- sce sia alla condanna, sia al provvedimento di sostituzione, con la inevitabile conseguenza che l'impugnazione ammessa è una sola, nei confronti della sentenza che contiene “an- che” l'integrazione con la pena sostitutiva o la conferma del primo dispositivo.

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