D'altro canto, non può non rilevarsi come la descrizione normativa sia univoca, nel senso che la decisione sulla applicazione della sanzione sostitutiva si espliciti nel (secondo) di- spositivo di conferma del dispositivo già letto ovvero di sostituzione della pena detentiva. Nel caso di specie, la Corte di appello ha, invece, impropriamente, adottato una auto- noma ordinanza , contenente la declaratoria di inammissibilità dell'istanza difensiva di sostituzione della pena detentiva, e, dall'incarto processuale trasmesso alla Cassazione, non è dato sapere se la sentenza di condanna sia stata depositata, e se la Corte di appello abbia integrato il dispositivo facendovi confluire la declaratoria di inammissibilità delle istanze di sostituzione delle pene detentive, con sostanziale “conferma” del primo di- spositivo. 11. PENE SOSTITUTIVE E PATTEGGIAMENTO: OCCORRE L’ACCORDO SPECIFICO DELLE PARTI La Suprema Corte ha da subito precisato che la sostituzione della pena non rappresenta un diritto dell'imputato (Cass. pen., Sez. 6, n. 33027/2023) e che comunque, a fronte del compito di valutare la congruità della pena, il mancato rilievo circa la possibilità di sosti- tuire la pena detentiva si risolve, nell'ambito della presente procedura, nel diniego della sostituzione e nella conferma della sola pena concordata. Inoltre, nell’accordo tra imputato e PM deve rientrare anche la pena sostitutiva . In un caso in cui il GUP di Genova aveva ratificato l’accordo, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la sentenza di patteggiamento applicativa della pena detentiva, avverso il quale l’imputato interponeva ricorso per cassazione adducendo, tra i motivi di doglianza, l’erronea appli- cazione erronea applicazione della l. n. 689/1981 e della riforma Cartabia, per avere omes- so di applicare la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, beneficio concedibile, nell’ottica difensiva, a prescindere dal consenso del P.M. Non condivide tale impostazione Cass. pen., Sez. 5, n. 32302/2023 , secondo cui anche se ha ridisegnato il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è comunque previsto il consenso delle parti (im- putato e PM) che si richiede intervenga anche in sede di applicazione della pena. Infatti, il comma 1 bis dell’art. 448- bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 prevede espressamente che l’accordo tra l’imputato e il pub- blico ministero ricada anche sulla applicazione di una misura sostitutiva . In assenza di accordo su tale punto l’applicazione di una misura sostitutiva non avrebbe potuto formare oggetto di applicazione da parte del giudice .
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