Di conseguenza, l’art. 448, comma 1- bis , c.p.p. – applicabile ratione temporis – coeren- temente, d'altronde, con i principi che presidiano la procedura negoziata in esame, su- bordina l'accoglimento della richiesta da parte del giudice al riscontrato incontro delle volontà delle parti (così, Cass. pen., Sez. 4, nn. 32357 e 33935/2023 ). L’orientamento pacifico della Cassazione il quale esclude che in sede di patteggiamento il giudice possa applicare ex officio una pena sostitutiva in luogo della pena detentiva ne- goziata dalle parti, per certa dottrina si espone a riserve critiche in quanto non sembra confrontarsi con la nuova formulazione dell’art. 53 l. n. 689/1981 che offre più di un ar- gomento all’interprete che volesse intraprendere una rivisitazione dello stato dell’arte . Anzitutto, la locuzione « nel pronunciare sentenza […] di applicazione della pena su richie- sta delle parti » pare riferirsi a un momento procedimentale nel quale l’accordo tra impu- tato e pubblico ministero è stato già raggiunto, e la parola spetta ormai al giudice. Sempre sul piano degli argomenti letterali, si deve poi osservare che con l’espressione « può sostituire » si è concepita l’applicazione della pena sostitutiva come un’alternativa all’irrogazione di una pena detentiva , che è pur sempre il punto di partenza da cui muo- vono le valutazioni del giudice. Ma se si afferma che nel c.d. patteggiamento l’applicazio- ne della pena sostitutiva può avvenire solo su richiesta delle parti, ecco che viene meno il suddetto rapporto di alternatività rispetto alla pena detentiva: in caso di rigetto della richiesta delle parti non si avrebbe, ovviamente, l’irrogazione di alcuna pena. Infine, non può trascurarsi che, attribuendole un significato meramente ricognitivo del- la possibilità, per le parti, di chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva, l’interpo- lazione risulterebbe inutile , e l’approdo ermeneutico si porrebbe in contrasto con il c.d. canone dell’interpretazione utile, spesso valorizzato dalla giurisprudenza. Invero, tale facoltà delle parti risultava – e risulta tuttora – già prevista dall’art. 444, comma 1, c.p.p. (Albanese). 11.1. LA RICHIESTA È CONGIUNTA E NON ALTERNATIVA: IL GIUDICE PUÒ ACCOGLIER- LA O RIGETTARLA ‘IN TOTO’ Cosa succede se in tema di patteggiamento, l'accordo processuale cristallizzatosi nella ri- chiesta su cui era stato acquisito il consento del PM, aveva previsto la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, ed il giudice invece omette la so- stituzione, applicando la pena detentiva? Tale operazione è contra legem e comporta l’accoglimento del ricorso per Cassazione.
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