Per Cass. pen., Sez. 2, n. 31488/2023 , è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, maturata e consolidatasi con riguardo alle sanzioni sostitutive previste dalla L. n. 689/1981, che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva è per sua natura con- giunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conse- guenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora essa non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Cass. pen., Sez. 4, nn. 27975 e 18136 del 2012). Sicché l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione ( rectius , pena) sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l'ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione ; ciò è stato ribadito anche all'esito della entrata in vigore della novella del 2017 ritenendosi la questione ricon- ducibile al novero di quelle contemplate dall'art. 448, comma 2- bis , c.p.p.. La sentenza viene annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice che, in quel- la sede, valuterà se accogliere "in toto" la richiesta ovvero, altrettanto "in toto", respin- gerla laddove ravvisasse ragioni (di natura oggettiva o soggettiva) ostative alla sostituzio- ne della pena detentiva.
12. IL (LIMITATO) CONTROLLO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DEL RIGETTO DI PENE SOSTITUTIVE
Le pene sostitutive di quelle detentive brevi sono applicate dal giudice in base a una va- lutazione squisitamente di merito che s’incentra sul contenimento o l’annullamento del rischio di recidiva da parte del condannato. Il giudice sostituisce quindi la sanzione penale detentiva con una misura maggiormente finalizzata alla rieducazione e risocializzazione del condannato che deve però - in base a un giudizio prognostico del giudice - essere rite- nuto capace di rispettare le prescrizioni imposte in alternativa al carcere. Secondo Cass. pen., Sez. 5, n. 43622/2023 , in caso di diniego della pena sostitutiva il giudice di legittimità potrà solo verificare che la senten- za di merito contenga una congrua motivazione sul punto che dia conto dell’esistenza di quei fondati motivi ostativi ad una prognosi favorevole in
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