La Suprema Corte ha cercato nelle sue prime letture ermeneutiche si salvare le norme che presentano chiaramente un inutile ed eccessivo formalismo il quale rende evidente il vulnus al diritto di difesa. Un difetto di contatto tra l’imputato e il suo assistito che diventa una sanzione! Sempre con riguardo alle impugnazioni occorre segnalare il progressivo sgretolamento dell’oralità del processo con la trattazione orale dei giudizi di appello e di cassazione che restano (ingiustificatamente, dopo il periodo pandemico) l’eccezione e la regola, invece, quella del giudizio cartolare nella forma scritta. È innegabile che la prospettiva in cui si inquadrano gli schemi di trattazione è quella per cui all’interno della cornice processuale la tela si arricchisce di nuove pennellate (ma- scherate come) efficientistiche (in realtà avente finalità meramente acceleratorie del processo penale) a tinte forti che offuscano i colori dell’imputato, ormai sbiadito sullo sfondo , e del suo difensore, con svilimento – almeno in prima battuta laddove si ci ac- contenta della regola della trattazione scritta del giudizio – dell’oralità. Sotto diverso angolo visuale, infine, va segnalato il passaggio al processo penale telema- tico. Sia pure necessario per garantire la transizione ecologica ed informatica, il passag- gio rischia di essere troppo ‘violento’ se non preceduto da una idonea formazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento e nel processo penale. Senza dimenticare che l’eccessiva informatizzazione può andare a discapito delle ga- ranzie (si pensi alle ipotesi di introdotte inammissibilità telematiche), comprimere il diritto di difesa (negli angusti spazi di Megabyte dei file ove vanno contenuti gli atti pro- cessuali), finendo per allontanare sempre più il difensore dal processo e dalle aule giu- diziarie , rendendo le strutture edilizie dei palazzi di Giustizia delle cattedrali nel deserto e i giudici distributori automatici di sentenze. De iure condendo Anche sotto tale prospettiva, lo scenario resta sfocato come testimoniano i primi interven- ti correttivi che si intravedono all’orizzonte. Infatti, il 16 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive della riforma Cartabia ‘penale’ . Nella premessa dell’ultimo decreto si legge che il legislatore delegan- te, consapevole della complessità dell’intervento delegato al Governo – già correttamente definito nella Relazione illustrativa che accompagna il D. Lgs. n. 150/2022 quale una “rifor- ma di sistema” –, ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ul-
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