ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelle insite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici).
13. LA DISCIPLINA TRANSITORIA Per aumentare il perimetro applicativo delle disposizioni favorevoli di nuovo conio, la ri- forma Cartabia ha dettato una disciplina transitoria, oggetto di numerosi e recenti arresti di assestamento da parte della Suprema Corte. 13.1. OCCORRE AVANZARE RICHIESTA CON MOTIVI AGGIUNTI O NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE IN APPELLO La Cassazione ha specificato meglio i contorni applicativi del diritto intertemporale traccia- ti dall’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, per il quale il novum normativo introdotto dalla riforma Cartabia in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all'entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello.
Più precisamente, l’art. 95 prevede, al comma 1, che le nuove pene sosti- tutive « si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p., entro trenta gior- ni dalla irrevocabilità della sentenza».
Poiché, come detto, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costitu- isce diritto dell'imputato, « va quindi affermato il principio che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato , da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello » ( Cass. pen., Sez. 6, n. 33027/2023 ).
110
Made with FlippingBook Online newsletter maker