Pertanto, «l’applicazione dell’art. 545- bis c.p.p. al giudizio di appello resta soggetta al rispetto del principio devolutivo , nel senso che le sanzioni sosti- tutive possono trovare applicazione nel giudizio di appello solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello » ( Cass. pen., Sez. 6, n. 46013/2023 , che richiama Sezioni Unite Punzo n. 12872/2017 , che ha espresso tale principio proprio sulle “vecchie” sanzioni sostitutive). Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizio- ne, si pone nella linea di favorire, in conformità con l'intentio legislatoris , la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive , ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati. Tuttavia – come ha specificato Cass. pen., Sez. 6, n. 41313/2023 – «affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi, la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell’appello in par- ticolare attraverso i motivi nuovi , quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile» . Se, quindi, non sia spirato il termine per proporre nuovi motivi, è in quella sede che va avanzata la richiesta; e, qualora scaduto tale termine, si chieda la pena sostitutiva in sede di discussione, i giudici di seconde cure la riterranno tardiva e il relativo ricorso, sul punto, inammissibile. In verità, sul punto relativo al tempus entro il quale può avanzarsi in appello la richiesta di pena sostitutiva si sta delineando un contrasto in sede alla sesta sezione di legittimità. Riprendendo le orme della sentenza n. 33027/2023, una recentissima pronuncia torna ad affrontare preliminarmente la questione della ammissibilità della istanza dell'imputato ai giudici di appello di sostituzione della pena irroganda, proposta solo nelle sue conclusioni. Cass. pen., Sez. 6, n. 47674/2023 : «non condivide la prospettiva ermeneu- tica espressa da Sez. 6 n. 41313 del 27/9/2023, Amato, n.m., che ha escluso potersi applicare in appello una pena sostitutiva all'imputato quando que- sta non sia stata oggetto di appello o motivi nuovi, in ragione del principio devolutivo fissato dall'art. 597, comma 1, c.p.p.». Viene invece avallato quanto affermato dalla sentenza n. 33027/2023, in quanto la norma transitoria del d.lgs. n. 150/2022, stabilisce espressamen- te l'applicabilità delle nuove pene sostitutive (in quanto più favorevoli) ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - del gravame.
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