Infine, pure nella fase transitoria disciplinata dall'art. 95 cit., la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare sul punto; con la conseguenza che la relativa statuizione (positiva o negativa) laddove connotata da motiva- zione manifestamente illogica potrà essere oggetto di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (ancora, Cass. pen., Sez. 6, n. 33027/2023, confermata, da ultimo, sempre da Sez. 6, n. 47674/2023). 13.2. PENA INFLITTA O PENA RESIDUA? Un quesito recentemente affrontato in sede di legittimità si chiedeva «se, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il limite di pena previsto dall'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (pena non superiore a quattro anni) si riferisca alla pena irrogata con la sentenza di condanna o alla pena residua da espiare e se sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma transitoria , per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 656, comma 4-bis, c.p.p., qualora la norma venga interpretata nel senso di escludere dal beneficio i condannati a pena residua espianda rientrante nei limiti dei quattro anni». All’esito dell’udienza dell’ 11 ottobre 2023, Cass. pen., Sez. 1 , (Pres. Di Nico- la, est. Russo), su conclusioni conformi del Procuratore generale, ha affer- mato che: «l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 si riferisce, come si desume dall'art. 545-bis c.p.p., alla pena irrogata con la sentenza di condanna, con la conse- guenza che la differente struttura giuridica delle pene sostitutive rispetto alle misure alternative alla detenzione e la diversa ratio cui gli istituti si ispirano rendono non irragionevole una disciplina diversificata e, pertanto, mani- festamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata» (notizia di decisione n. 12/2023). 13.3. PROCEDIMENTO “PENDENTE IN CASSAZIONE”: SEGMENTO PROCESSUALE CHE HA INIZIO CON LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA D’APPELLO La Suprema Corte, nel perimetrare i confini dell’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, si è occupata del diverso caso di processo definito in appello prima dell'entrata in vigore della riforma il 30 dicembre 2022 e non ancora pendente in sede di legittimità . Per i procedimenti pendenti in sede di legittimità a tale data, come visto, si prevede la pos- sibilità di attivare l'incidente di esecuzione una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna. Mentre nulla si statuisce per ciò che riguarda il processo, rilevante nel caso di specie, in cui alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia era già stata emessa la sentenza di appello ma non era stato ancora proposto il ricorso per Cassazione.
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