I giudici di legittimità hanno escluso la presenza di un vuoto normativo , rigettando la relativa questione di legittimità costituzionale, nei casi in cui al 30 dicembre 2022 era stata deliberata la sentenza di seconde cure ma non ancora proposto ricorso per cassazione, ritenendo che, ai fini dell'applica- zione dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, la locuzione « procedimento penden- te innanzi la Corte di cassazione », al pari di quella riferita alla pendenza del grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza dell'appello o, nel secondo caso, del giudice di primo grado (Cass. pen., Sez. 5, n. 37022 e Sez. 6, n. 34091 del 2023). Tale esegesi è volta a consentire la più ampia applicazione in bonam partem sia nei giudizi di primo grado che nei giudizi di impugnazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive. Difatti, l'intenzione del legislatore è, come detto, quella di voler garantire a tutti gli impu- tati con giudizio in corso la possibilità di un "recupero" della valutazione richiesta dall'art. 545-bis c.p.p. per l'applicazione dell'art. 20- bis c.p. e delle norme della l. n. 689/1981, sia per i gradi di merito, operando con le regole processuali di nuovo conio, sia anche in sede di esecuzione per il grado di legittimità, evitando in ambedue i casi che debba attendersi che il pubblico ministero provveda ai sensi degli artt. 655 c.p.p. e seguenti prima di poter effettuare le valutazioni in tema di sostituzione della pena.
Tale interpretazione risulta conforme ai principi costituzionali di non cre- are discriminazioni irragionevoli , in ragione della sostanziale identità delle situazioni comparate rispetto alla ratio della norma, essendo a tal fine equiparati i casi di presentazione del ricorso per cassazione depositato prima del 30 dicembre 2022, ovvero di decorso del termine per impugnare ex art. 585 c.p.p. a cavallo della predetta data con successiva proposizione del ricorso. In entrambi i casi è comunque preclusa ogni valutazione da parte del giu- dice di cognizione in ragione della definizione del giudizio di appello. Coerente con la finalità della norma transitoria risulta, quindi, l'esten- sione al caso in esame del procedimento descritto dall'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 dinanzi al giudice dell'esecuzione, non potendo ciò essere ini- bito esclusivamente per un fattore cronologico, non imputabile ai ricor- renti , connesso allo svilupparsi del secondo grado di giudizio e alla suc- cessiva entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
Ai fini dell'applicazione dell’art. 95, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé la pendenza del giudizio in cas-
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