sazione, anche quando il ricorso è stato ancora presentato dopo tale data , cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dalla norma di diritto intertempo- rale dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. «Di conseguenza, il ricorso volto a chiedere una diversa interpretazione dell'applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 sostanzialmente limitata ai soli ricorsi già presentati al momento dell'entrata in vigore di tale norma, deve essere rigettato »: così, Cass. pen., Sez. 5, n. 43629/2023. 13.4. E SE IL GRAVAME NON VIENE PRESENTATO E IL PROCESSO È “SOLO FORMAL- MENTE” PENDENTE? QUESTIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE Pur apprezzando lo sforzo ermeneutico del giudice di legittimità di estendere il perimetro applicativo dell’art. 95 cit. anche quando il ricorso alla Suprema Corte non è stato presen- tato perché al momento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia si era in attesa del deposito delle motivazioni della Corte di Appello, i dubbi di costituzionalità permangono nel caso in cui, una volta depositate le motivazioni, l’imputato decida di non presentare ricorso per cassazione. All’uopo, il Tribunale di Marsala ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria dell’ art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 , con conseguente trasmissione degli atti alla Consulta. In questo caso, invero, in cui per economicità di giudizio si è ritenuto, di non proporre ri- corso per cassazione, ed inoltre, non sarebbe stato possibile, in sede di giudizio di appello, richiedere la sanzione sostitutiva, poiché la sentenza era stata emessa in data antecedente all’entrata in vigore in vigore della Riforma “Cartabia”, ma depositata fuori termine ri- spetto ai 90 giorni indicati nel dispositivo, in data successiva all’entrata in vigore della predetta riforma: • pur essendo l’intento del legislatore di consentire ai condannati in via definitiva in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, di poter accedere, anche in fase esecutiva della pena, a mezzo incidente di esecuzione, ad un giudizio di valutazione sulla possibilità di ottenere la sanzione sostitutiva introdotta con la novella; • pur avendo la Suprema Corte anticipato il momento della pendenza del ricorso per cassazione a quello in cui (come nel caso di specie) si è in attesa del deposito delle moti- vazioni della sentenza di secondo grado e poi (diversamente dal caso di specie) il ricorso
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