Dossier un anno di riformaCartabia

sia stato presentato successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia; • poiché l’art. 95 cit. si riferisce esplicitamente «all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto», non fa retro- agire la pendenza del gravame di legittimità al momento dell’entrata in vigore della novella (escludendo tutte le altre condizioni di definitività della sentenza) se poi il ri- corso per cassazione non viene interposto; • non è possibile percorrere la strada della lettura costituzionalmente orientata in quanto la «pendenza davanti alla Cassazione» anche se è stata estesa, anticipandola al momento delle more del deposito della motivazione, presuppone che il ricorso di legit- timità venga poi presentato; • che la norma censurata preclude ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali, al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, erano “solo formalmente” pendenti in grado di appello – in quanto il giudice del gra- vame aveva già emesso il dispositivo della sentenza) della facoltà di presentare al giu- dice dell’esecuzione istanza per accedere ad una pena sostitutiva.

Tale species di condannati , infatti, non potrebbero rivolgersi: • né alla Corte di appello , che con la lettura del dispositivo si è definitiva- mente « spogliata » del potere decisionale (nel caso di specie, peraltro, la Corte aveva già depositato anche la motivazione della sentenza); • né alla Corte di cassazione , dinanzi alla quale – in base al disposto dello stesso art. 95 delle disposizioni transitorie – non potrebbero richiedere per la prima volta l’applicazione di una sanzione sostitutiva, né tanto- meno potrebbero impugnare la sentenza di secondo grado sotto il pro- filo della mancata concessione di una sanzione sostitutiva, trattandosi di una statuizione di merito antecedente all’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia; • né, infine, al giudice dell’esecuzione , ostandovi la formulazione lette- rale della disposizione normativa in commento.

Il che creerebbe una «zona franca» del controllo di costituzionalità delle leggi che la Con- sulta vuole proprio evitare, soprattutto laddove si verta, come nel caso di specie, in materia di diritti, fondamentali e inviolabili (e invero, la facoltà di richiedere l’applicazione di una sanzione sostitutiva di una pena detentiva breve trova un addentellato normativo nell’art. 27 Cost., che – nel riconoscere la finalità rieducativa della pena – ribadisce l’inviolabilità della libertà personale, scolpita nell’art. 13 Cost.).

115

Made with FlippingBook Online newsletter maker