Dossier un anno di riformaCartabia

14.DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE CARTABIA: NIENTE APPLICAZIONE PENE SOSTITUTIVE SE NELLE MORE IL PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE SI È DEFINITO Il Giudice nomofilattico si è pure occupato della diversa fattispecie concreta di procedimento definito in via definitiva “prima” dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (che ha visto luce normativa il 30 dicembre 2022) ma nella “finestra temporale” della disposta proroga. La particolarità della vicenda sta nel fatto che, com’è noto, l’ entrata in vigore della rifor- ma Cartabia, originariamente prevista per l’1 novembre 2022, è stata prorogata al 30 dicembre 2022 dall’art. 6 d.l. n. 162/2022 , poi convertito in l. n. 199/2022. Si tratta allora di stabilire se la disposizione di diritto intertemporale ex art. 95 della ri- forma Cartabia possa applicarsi anche ai procedimenti pendenti dall’1 novembre al 30 dicembre 2022 e divenuti definitivi in tale arco temporale . Se, quindi, si possa optare per una ricostruzione ermeneutica che congeli la definitività del processo nel periodo allun- gato di vacatio legis , per non frustrare le legittime aspettative dell’(allora) imputato, che, nelle more, ha assunto la veste di condannato quando è entrato in vigore lo ius novum , essendosi concluso in via definitiva il processo. La Suprema Corte non sposa tale lettura ermeneutica del dato normativo . Per gli ermelli- ni, il procedimento penale era divenuto irrevocabile il 2 novembre 2022, quindi non era più pendente dinanzi alla Corte di cassazione al momento in cui la riforma era entrata in vigore e, ratione temporis, non era possibile l’applicazione della norma transitoria dell’articolo 95, seconda parte, del d.lgs. n. 150/2022 nella direzione invocata dalla ricorrente. Non è applicabile il principio di retroattività della legge penale più favorevole , non es- sendo asportabile nell’ordinamento processuale. All’uopo, vengono richiamate le Sezioni Unite Ambrogio (n. 27919/2011) per le quali, in materia di successione di leggi processuali nel tempo, il principio della lex favor non costituisce un principio dell’ordinamento pro- cessuale, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possono essere pedissequamente trasferiti nel territorio del processo penale. In definitiva, il condannato a una pena detentiva non superiore a quat- tro anni – all’esito di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data dell’1 novembre 2022, originariamente prevista per l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, ma non a quella del 30 di- cembre 2022 , stabilita dall’articolo 99- bis dello stesso decreto legislativo – non può presentare al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20- bis c.p., ai sensi dell’art. 95, seconda parte, del predetto decreto, entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sen- tenza ( Cass. pen., Sez. 1, nn. 36885 e 42160/2023 ).

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