Dossier un anno di riformaCartabia

che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell’udienza di discus- sione, – possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il sistema bifasico. Il meccanismo di sentencing verrà invece attivato solo quando il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione : • non abbia elementi sufficienti per procedervi; • o perché debba acquisire il consenso dell’imputato; • o ritenga il consenso espresso non attuale (per esempio, in considerazione del tempo trascorso dalla manifestazione del consenso stesso); • ovvero perché ritenga necessario effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondi- menti di cui al comma 2 dell’art. 545 c.p.p.. Strumentale all’intervento di semplificazione illustrato è il correttivo apportato alla norma “sostanziale” dell’articolo 58 della legge n. 689 del 1981, nella quale si è, più correttamen- te, collocata la previsione del consenso quale condizione essenziale per l’applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria (ciò che nel testo vigente era ricavabile esclusivamente dall’articolo 545- bis c.p.p.).

Sulla stessa lunghezza d’onda, le precisazioni contenute nell’art. 2 del- lo schema di decreto correttivo, con riguardo all’ applicazione delle pene sostitutive dinanzi alla Corte di appello. Si registra l’intervento sull’art. 598- bis c.p.p., reso necessario per coordinare il suindicato meccanismo di cui all’art. 545- bis c.p.p. con il giudizio di appello, mediante la scansio- ne dei termini entro i quali l’imputato può esprimere una valida manife- stazione del consenso, preservando inoltre, quanto più possibile, il con- traddittorio scritto tra le parti nella forma di trattazione con rito camerale “non partecipato”. In particolare, con l’ incipit del comma 1- bis – «Fermo quanto previsto dall’art. 597» – si è inteso rimarcare il principio, affermato dalle Sezioni Unite Penali (con la sentenza n. 12872/2017 e non scalfito dalla nuova di- sciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/22, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione) , dal mo- mento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, c.p.p., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della l. n. 689/1981.

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