Dossier un anno di riformaCartabia

timo dei decreti legislativi attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo), il Governo possa, con la medesima procedura stabilita per l’adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive e integrative , nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, L. n. 134/2021) e tale decreto legislativo costituisce, dunque, una prima attua- zione di tale disposizione. Tuttavia l’intervento correttivo si palesa superfluo in alcuni ambiti (si pensi alle aggiunte la rivisitazione in materia di pene sostitutive), avendo invece perso l’occasione per in- tervenire in settori dove si erano accentrare le maggiori criticità della novella (le ombre supra evidenziate: si pensi agli oneri eccessivi per aprire le porte dell’impugnazione) o per meglio specificare il panorama delle sanzioni processuali alla luce del nuovo e immi- nente processo penale telematico (essendo il sistema delle sanzioni processuali calibrato sul processo “cartaceo”, mentre andrebbe ridisegnato e modellato sul processo telematico dove si incuneano parecchie insidie nella redazione e trasmissione degli atti processuali che potrebbero far s civolare verso pericolose inammissibilità ).

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