Dossier un anno di riformaCartabia

Si chiarisce, inoltre, che l’imputato può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva nelle memorie di cui al comma 1 e, all’ultimo periodo, che, in caso di differimento, anche l’udienza successiva procede in cartolare salvo diversa determinazione della corte. Si tratta di norme superflue, riproduttive di conclusioni cui era già giunta agevolmente la giurisprudenza (si vedano, supra, nn. 6 e 13.1) Infine, il comma 4-ter prevede una disciplina per quei casi in cui, per effetto della decisione sull’impugnazione (o su richiesta dell’appellante o per esercizio dei poteri officiosi rico- nosciuti al giudice d’appello dall’art. 597, comma 5, c.p.p.), la pena viene rideterminata in misura non superiore a quattro anni. • Se la Corte già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell’imputato, può direttamente sostituire la pena detentiva , senza neces- sariamente attivare il meccanismo di sentencing ; • se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la Corte deposita il dispositivo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il con- senso e fissa l’udienza senza la partecipazione delle parti, alla quale la corte integrerà o confermerà il dispositivo; • invece, quando, pur essendo acquisito il consenso, la corte non può decidere immedia- tamente, verrà attivato il modello bifasico come disciplinato al comma 1-bis. Analogo intervento di coordinamento è stato effettuato sull’articolo 599-bis c.p.p., laddo- ve il richiamo all’art. 598- bis (comma 1, terzo periodo) chiarisce che la richiesta di con- cordato ai motivi di appello per applicazione di pena detentiva sostitutiva deve essere ne- cessariamente accompagnata dal preventivo espresso consenso dell’interessato, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza. Si continuano a percorrere i binari dell’ovvio… 17. NUOVI PERCORSI ESECUTIVI POST CARTABIA: CUMULO DI PENE, SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA PENA DETENTIVA E SOSPENSIONE ORDINE DI CARCERAZIONE Una limpida applicazione pratica che dimostra come il nuovo ventaglio delle pene sostitu- tive alle sanzioni detentive (neo art. 20-bis c.p.), introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, comporti orizzonti più favorevoli per il condannato nella fase esecutiva è quella trattata e decisa dal GIP del Tribunale di Brindisi che: • ha scorporato i capi dei due diversi reati oggetto della pronuncia di condanna in sede

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