Dossier un anno di riformaCartabia

esecutiva (in un primo momento accorpate dall’ufficio esecuzione della competente Procura); • ha applicato la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per uno dei due reati per i quali era scattata la condanna; • ha sospeso l’ordine di carcerazione per il residuo della pena inflitta, nella parte qua l’al- tro delitto oggetto della sentenza di condanna. Accade, in particolare, che un uomo viene condannato alla complessiva pena di cinque anni di reclusione, di cui tre anni ed € 40 mila di multa per spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.p.r. n. 309/1990) e due anni e € 6 mila di multa per il delitto di detenzione, a qualsiasi titolo le armi, munizioni, ecc. (artt. 2-7 della l. n. 985/1967). I due reati non venivano rite- nuti avvinti dal vincolo della continuazione. La sentenza di condanna veniva emessa dal GIP presso il Tribunale di Brindisi e, una volta definito il giudizio di Cassazione, diveniva irrevocabile il 10 gennaio 2023. Due giorni dopo, il 12 gennaio 2023, la Procura brindisina emetteva ordine di esecuzione (non sospendibile visto che la pena residua superava i quattro anni di reclusione) e il con- dannato entrava in carcere. Nel frattempo, l’11 gennaio 2023, il difensore del reo proponeva due in- dicenti di esecuzione : 1. trattandosi di pene concorrenti, con prima la istanza si chiedeva la so- stituzione dei tre anni di pena inflitta il reato ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990, in virtù dell’applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022. La disposi- zione transitoria alla riforma Cartabia prevede infatti che le norme sul- le pene sostitutive, se più favorevoli, si applicano anche procedimenti penali in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore. Mentre se il processo pende in Cassazione, il condannato può presentare al giudice dell’esecuzione istanza entro 30 giorni dalla ir- revocabilità della sentenza ; 2. con la seconda istanza, si rilevava che in caso di accoglimento della prima, la pena detentiva residua da espiare sarebbe stata di fatto di solo di due anni con conseguente applicazione dell’art. 656, comma 5, c.p.p. ( ordine di carcerazione e contestuale sua sospensione ). Il giudice dell’esecuzione, acquisito il parere favorevole del P.M., accoglie entrambe le istanze. Recepita la prospettiva difensiva secondo la quale se i delitti andavano considerati sepa- ratamente (la Procura aveva proceduto ad un mero cumulo materiale) andavano distinte anche le relative condanne (3 anni e 2 anni di reclusione), essendo di fronte a due pene

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