Dossier un anno di riformaCartabia

sotto i 4 anni di reclusione (ai fini della eventuale sospendibilità dell’ordine di esecuzio- ne, in assenza di condizioni ostative previste art. 656 comma 9, c.p.p.).

Tribunale di Brindisi, Sezione GIP in funzione di giudice dell’esecuzione, ordinanza depositata il 3 marzo 2023 , ha dichiarato l’ ammissibilità dell’i- stanza ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, essendo il procedimen- to pendente davanti alla Suprema Corte al momento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia e la richiesta è stata presentata nel termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. In verità, la richiesta è stata presentata l’11 gennaio 2023, il giorno succes- sivo all’esecutività, in una corsa contro il tempo dove si sperava di blocca- re l’ordine di carcerazione che, invece, interveniva il successivo giorno 12 gennaio 2023. Su tale istanza il giudice dell’esecuzione si pronunciava dopo quasi due mesi in quanto era necessario istruire il procedimento con la richiesta all’UEPE , avanzata dal decidente il 18 gennaio 2023 il programma di trattamento, con particolare riferimento alla idoneità della misura, disponibilità di un adeguato luogo di esecuzione alla detenzione domiciliare e tutte le informazioni relative agli orari di permanenza ed a quelli di uscita. Prima di passare al merito della richiesta detenzione domiciliare sostitutiva, però, il giu- dice dell’esecuzione ha dovuto affrontare un altro aspetto di ammissibilità dell’incidente di esecuzione legato alla scindibilità delle due pene inflitte . Quesito al quale ha dato risposta affermativa in quanto si deve tenere in considerazione che non superi il limite dei quattro anni previsto dall’art. 20-bis c.p., dovendosi considerare se- paratamente le pene inflitte per i reati non unificati ai sensi dell’art. 81 c.p., « trattandosi di sostituzione delle pene relativa alla fase di cognizione, nel silenzio della norma, la sostituzione opera in relazione alle condanne per i singoli reati giudicati autonomamente, situazione che si sarebbe verificata nel caso di procedimenti separati poi uniti nella fase dell’esecuzione. Non sembra applicabile la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 53 della l. n. 689/1981, che riguarda le ipotesi dell’applicazione di una pena unica conseguente alla valutazione unitaria dei reati ». Tornando così al merito della sussistenza o meno dei presupposti applicativi per la richiesta detenzione domiciliare sostitutiva, una volta acquisito il programma predisposto dall’UEPE, condividendone le conclusioni e tenuto conto dell’ulteriore documentazione prodotta dalla difensa, ritiene che sussistevano le condizioni per sostituire la relativa pena domiciliare . Con riguardo ai contenuti specifici delle prescrizioni disposte dall’ordinanza si segnala l’a- nalitico scandire delle attività che il condannato potrà svolgere nell’ordinario svolgi-

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