mento della vita quotidiana , passando in tutti i punti chiave del trattamento rieducativo (famiglia, lavoro, solidarietà). Si pensi, ad esempio: • all’attività di volontariato da svolgere ogni sabato mattina per 4 ore; • il venerdì mattina potrà uscire dalle ore 9 alle 12 per recarsi con la moglie al supermer- cato ivi indicato; • ogni domenica dalle ore 9.30 alle 12, per esercitare al meglio la funzione genitoriale, uscirà dall’abitazione per esigenze di svago con i figli. Una volta accolta la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla condanna di 3 anni di reclusione, con la se- conda ordinanza, sempre del 3 marzo 2023, il GIP presso il Tribunale di Brindisi, prende atto che « la pena detentiva da eseguire è pari ad anni 2 di reclusione con conseguente applicabilità dell’art. 656, comma 5, c.p.p. » (la pena residua è inferiore considerati i 51 giorni di carcerazione dal 12 gen- naio al 3 marzo 2023). Nel succedersi delle norme e nell’applicazione delle disposizioni più favo- revoli, viene dunque sospeso l’ordine di esecuzione emesso il 12 gennaio 2023, ordinando l’immediata scarcerazione del condannato che ha tren- ta giorni di tempo dalla notifica per presentare istanza per la concessio- ne di una delle misure alternative alla detenzione . Le conclusioni cui giungono le due ordinanze del Tribunale di Brindisi, propongono una condivisibile interpretazione evolutiva. Con una pregevole attività di ingegneria giuridica , il giudice dell’esecuzione separa le con- danne per i due reati in modo che il condannato da soggetto il quale deve necessariamente entrare in carcere per il quantum delle pene superiori a quattro anni, invece diviene dete- nuto domiciliare per una parte della condanna e libero ‘sospeso’ per i residui due anni (in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza). Viene da chiedersi, all’uopo, quali sono i possibili scenari che si aprono all’esito della pro- nuncia dei giudici di Sorveglianza. Nella ipotesi di rigetto di accedere ad una delle misure alternative alla detenzione (piut- tosto remota, per la verità, se non intervengono gravi trasgressioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva), ciò comporterà che il condannato (ri)entrerà in car- cere e verrà sospesa l’esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva . L’art. 68 della L. n. 689/1981, così come riformulato dal D.lgs. n. 150/2022, prevede infatti che l’esecuzione della libertà semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sosti- tutiva o del lavoro di pubblico sostitutivo è sospesa ex lege in caso di notifica di un ordine
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