di carcerazione o di consegna ; o (ancora), in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva . In questo caso, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinerà con decreto la durata residua della pena sostitutiva. 18. CONCLUSIONI Volendo trarre le conclusioni di questo lungo viaggio in uno dei pilastri veramente rivo- luzionari della riforma Cartabia occorre sottolineare che la relativa disciplina analizzata tende attribuire un ruolo più ampio alle pene sostitutive, a scapito evidentemente, della pena detentiva: o, almeno, a scapito della ‘pena carceraria’ (Dolcini), cercando, inoltre, di rendere più appetibili le pene sostitutive anche rispetto alle misure alternative alla detenzione. La detenzione breve è spia del fallimento del principio del carcere come extrema ratio ; è la cartina di tornasole dell’iniquità della pena carceraria che, in Italia come altrove nel mon- do, colpisce per lo più, anche e proprio nella fascia della pena detentiva breve, persone ai margini della società: poveri, immigrati, senza fissa dimora, tossicodipendenti, persone con disagio psichico. Tutti candidati a una inevitabile reiterazione del reato, al reingresso in carcere attraverso porte girevoli, non sbarrate da un’azione rieducativa che, come da sempre si insegna, è tanto più difficile quanto più la detenzione è breve (Gatta). La certezza della pena, con le nuove pene sostitutive non è la certezza del carcere, ma è la certezza di alternative effettive ed efficaci , che entro l’area della pena breve meglio possono assicurare il reinserimento sociale e l’abbattimento dei tassi di recidiva, nell’in- teresse della collettività. La pena rieducativa si sposa perfettamente con l’idea di flessibilità della pena sostitu- tiva , unita alla calibrazione delle prescrizioni obbligatorie e facoltative previste e al pro- gramma di trattamento consentirà di applicare le pene sostitutive anche a tipologie di reato gravi , cercando di disinnescare i rischi di recidiva. Si tratta della sfida comune di tutte le nuove pene sostitutive delle pene detentive: togliere al carcere l’egemonia sanzionatoria , a favore di pene-programma ritagliate sul condan- nato , e come tali più efficaci e idonee a scongiurare il rischio di desocializzazione.
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